Sentenza 1/1995 (ECLI:IT:COST:1995:1)
Massima numero 21553
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/01/1995; Decisione del
11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Massime associate alla pronuncia:
21552
Titolo
SENT. 1/95 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PUBBLICITA' RADIOTELEVISIVA - RACCOLTA PUBBLICITARIA E TRASMISSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI SULLE RETI DELLA RAI - DISCIPLINA - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - DIFETTO DI UNIVOCITA' E CHIAREZZA DEL QUESITO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
SENT. 1/95 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PUBBLICITA' RADIOTELEVISIVA - RACCOLTA PUBBLICITARIA E TRASMISSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI SULLE RETI DELLA RAI - DISCIPLINA - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - DIFETTO DI UNIVOCITA' E CHIAREZZA DEL QUESITO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Testo
La richiesta di 'referendum' mirante all'abrogazione delle disposizioni che disciplinano la raccolta e la trasmissione di messaggi pubblicitari sulle reti radiofoniche e televisive della RAI va dichiarata inammissibile, in quanto assolutamente ambigua e non univocamente diretta al fine, propugnato dai promotori, di impedire la trasmissione di pubblicita' commerciale da parte della concessionaria pubblica: tale intento, di carattere propositivo, non e', infatti, raggiungibile mediante la pura e semplice abrogazione parziale dell'art. 15 della L. n. 103 del 1975 - il quale si limita ad individuare la finalita' dei proventi pubblicitari della RAI - ne' di altre disposizioni attinenti alle modalita' e ai limiti di trasmissione e raccolta di pubblicita' commerciale, la cui abrogazione potrebbe d'altronde essere intesa come liberalizzazione delle trasmissioni pubblicitarie, attesa la sussistenza di poteri di iniziativa economica della RAI. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione, nelle parti indicate, degli artt. 4, comma primo, e 15, comma primo, della L. 14 aprile 1975 n. 103; 3 bis, comma secondo, del d.l. 6 dicembre 1984 n. 807, conv. con modif. dalla L. 4 febbraio 1985 n. 10; 8, commi sesto, decimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo, 15, comma sesto, e 24, comma secondo, della L. 6 agosto 1990 n. 223; 2, comma primo, del d.l. 19 ottobre 1992 n. 408, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 1992 n. 483). - Per l'inammissibilita' di richieste referendarie che non consentono all'elettorato di approvare o respingere, con la dovuta consapevolezza, la proposta di abrogazione, v. S. nn. 29/1993, 34/1993, 36/1993; per la riconnessione della pubblicita' commerciale ai poteri imprenditoriali e, piu' latamente, d'iniziativa economica 'ex' art. 41 Cost., v. S. n. 231/1985. red.: L.I. rev.: S.P.
La richiesta di 'referendum' mirante all'abrogazione delle disposizioni che disciplinano la raccolta e la trasmissione di messaggi pubblicitari sulle reti radiofoniche e televisive della RAI va dichiarata inammissibile, in quanto assolutamente ambigua e non univocamente diretta al fine, propugnato dai promotori, di impedire la trasmissione di pubblicita' commerciale da parte della concessionaria pubblica: tale intento, di carattere propositivo, non e', infatti, raggiungibile mediante la pura e semplice abrogazione parziale dell'art. 15 della L. n. 103 del 1975 - il quale si limita ad individuare la finalita' dei proventi pubblicitari della RAI - ne' di altre disposizioni attinenti alle modalita' e ai limiti di trasmissione e raccolta di pubblicita' commerciale, la cui abrogazione potrebbe d'altronde essere intesa come liberalizzazione delle trasmissioni pubblicitarie, attesa la sussistenza di poteri di iniziativa economica della RAI. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione, nelle parti indicate, degli artt. 4, comma primo, e 15, comma primo, della L. 14 aprile 1975 n. 103; 3 bis, comma secondo, del d.l. 6 dicembre 1984 n. 807, conv. con modif. dalla L. 4 febbraio 1985 n. 10; 8, commi sesto, decimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo, 15, comma sesto, e 24, comma secondo, della L. 6 agosto 1990 n. 223; 2, comma primo, del d.l. 19 ottobre 1992 n. 408, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 1992 n. 483). - Per l'inammissibilita' di richieste referendarie che non consentono all'elettorato di approvare o respingere, con la dovuta consapevolezza, la proposta di abrogazione, v. S. nn. 29/1993, 34/1993, 36/1993; per la riconnessione della pubblicita' commerciale ai poteri imprenditoriali e, piu' latamente, d'iniziativa economica 'ex' art. 41 Cost., v. S. n. 231/1985. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte