Sentenza 2/1995 (ECLI:IT:COST:1995:2)
Massima numero 21238
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/01/1995;  Decisione del  11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21237


Titolo
SENT. 2/95. B. SANITA' PUBBLICA - ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E VERSAMENTO ANNUALE DEL CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA - OBBLIGATORIETA' - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - NATURA TRIBUTARIA E SOLIDARISTICA DEL SUDDETTO CONTRIBUTO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

Testo
La richiesta di 'referendum' per l'abrogazione dell'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e dell'obbligo di versare il contributo annuale per l'assistenza di malattia incorre nel limite della non sottoponibilita' a 'referendum' delle "leggi tributarie": infatti, il detto contributo - gravando su tutti i cittadini percettori di redditi fiscalmente imponibili ed essendo devoluto alle regioni per il finanziamento della spesa sanitaria pubblica - ha natura tributaria, ne' il relativo obbligo verrebbe meno come mera conseguenza dell'abolizione dell'iscrizione obbligatoria al s.s.n., trattandosi di contribuzione richiesta a titolo solidaristico, e non gia' a titolo di corrispettivo delle prestazioni del s.s.n.. (inammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 63, secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833. - V. massima precedente, nonche' sentenza n. 534/1989; per un'ipotesi in cui, invece, l'abolizione di un tributo consegue all'abrogazione referendaria del suo presupposto, v. S. n. 63/1990. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte