Sentenza 3/1995 (ECLI:IT:COST:1995:3)
Massima numero 21259
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/01/1995; Decisione del
11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 3/95. INDUSTRIA E COMMERCIO - DISCIPLINA DEL COMMERCIO - PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA ADOTTATO DAL COMUNE - APERTURA, TRASFERIMENTO E AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE RILASCIATE DALL'AUTORITA' COMUNALE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 3/95. INDUSTRIA E COMMERCIO - DISCIPLINA DEL COMMERCIO - PIANO DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA ADOTTATO DAL COMUNE - APERTURA, TRASFERIMENTO E AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE RILASCIATE DALL'AUTORITA' COMUNALE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
Testo
La richiesta di referendum per l'abrogazione parziale della l. 11 giugno 1971, n. 426 - la quale delinea il sistema della pianificazione commerciale affidato ai Comuni, da attuarsi con lo strumento del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, cui devono conformarsi le autorizzazioni amministrative rilasciate dall'autorita' comunale per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vendita - e del d.l. 1 ottobre 1982, n. 697 - che riguarda la determinazione dei criteri finalizzati al rilascio delle autorizzazioni commerciali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che siano sprovvisti dello strumento del piano di sviluppo e adeguamento della rete commerciale - non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione tra la richiesta referendaria e la mancata inclusione, in essa, di altre norme regolatrici del settore commerciale poste a tutela di altri interessi pubblici, quali l'utilizzazione di aree pubbliche, la tutela igienico-sanitaria, l'ordine e la sicurezza pubblica (l. 28 marzo 1991, n. 112; l. 25 agosto 1991, n. 278) ovvero in funzione di interessi ambientali e storici (d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, conv. in l. 6 febbraio 1987, n. 15) ovvero ancora altre norme sul credito agevolato al commercio (l. 10 ottobre 1975, n. 517), le quali, nella parte in cui collegano la concessione del credito agevolato alle finalita' della pianificazione commerciale, risulterebbero inoperanti in caso di esito positivo dell'iniziativa referendaria. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 11, 12, 14, 15, 16, 18, secondo comma parzialmente, 20, 21, 22, 23, 24, secondo e terzo comma parzialmente, 27, secondo comma parzialmente, 30, 43, secondo comma parzialmente, l. 11 giugno 1971, n. 426 e dell'art. 8, primo comma parzialmente, d.l. 1 ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887). - S. nn. 16/1978, 27/1981, 29/1981 e 36/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
La richiesta di referendum per l'abrogazione parziale della l. 11 giugno 1971, n. 426 - la quale delinea il sistema della pianificazione commerciale affidato ai Comuni, da attuarsi con lo strumento del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, cui devono conformarsi le autorizzazioni amministrative rilasciate dall'autorita' comunale per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vendita - e del d.l. 1 ottobre 1982, n. 697 - che riguarda la determinazione dei criteri finalizzati al rilascio delle autorizzazioni commerciali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che siano sprovvisti dello strumento del piano di sviluppo e adeguamento della rete commerciale - non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione tra la richiesta referendaria e la mancata inclusione, in essa, di altre norme regolatrici del settore commerciale poste a tutela di altri interessi pubblici, quali l'utilizzazione di aree pubbliche, la tutela igienico-sanitaria, l'ordine e la sicurezza pubblica (l. 28 marzo 1991, n. 112; l. 25 agosto 1991, n. 278) ovvero in funzione di interessi ambientali e storici (d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, conv. in l. 6 febbraio 1987, n. 15) ovvero ancora altre norme sul credito agevolato al commercio (l. 10 ottobre 1975, n. 517), le quali, nella parte in cui collegano la concessione del credito agevolato alle finalita' della pianificazione commerciale, risulterebbero inoperanti in caso di esito positivo dell'iniziativa referendaria. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 11, 12, 14, 15, 16, 18, secondo comma parzialmente, 20, 21, 22, 23, 24, secondo e terzo comma parzialmente, 27, secondo comma parzialmente, 30, 43, secondo comma parzialmente, l. 11 giugno 1971, n. 426 e dell'art. 8, primo comma parzialmente, d.l. 1 ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887). - S. nn. 16/1978, 27/1981, 29/1981 e 36/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte