Sentenza 4/1995 (ECLI:IT:COST:1995:4)
Massima numero 21260
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/01/1995; Decisione del
11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 4/95. INDUSTRIA E COMMERCIO - DISCIPLINA DEL COMMERCIO - ORARIO DEI NEGOZI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO - POTERE DEL SINDACO DI FISSAZIONE DEI LIMITI DI DETTI ORARI IN CONFORMITA' AI CRITERI STABILITI DALLE REGIONI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 4/95. INDUSTRIA E COMMERCIO - DISCIPLINA DEL COMMERCIO - ORARIO DEI NEGOZI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO - POTERE DEL SINDACO DI FISSAZIONE DEI LIMITI DI DETTI ORARI IN CONFORMITA' AI CRITERI STABILITI DALLE REGIONI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
Testo
La richiesta di referendum per l'abrogazione delle norme che disciplinano l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, attribuendo ai sindaci la fissazione dei limiti di detti orari in conformita' ai criteri stabiliti dalle regioni, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione tra la richiesta referendaria e le norme non interessate dalla proposta referendaria stessa, riferentisi agli orari e ai turni degli impianti stradali di distribuzione di carburante, alle relative sanzioni amministrative per le contravvenzioni alle disposizioni di legge, alla salvezza delle competenze in materia di commercio delle regioni a statuto speciale ovvero a discipline distinte da quella relativa alla vendita negli esercizi commerciali al dettaglio (come le norme relative al commercio sulle aree pubbliche ed ai pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande) a tutela di diversi interessi pubblici quali quelli di igiene e sanita' per i mercati rionali o quelli di ordine e sicurezza pubblica per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Ne' infine rileva, ai fini della chiarezza del quesito, la mancata inclusione nella richiesta referendaria della norma che attribuisce al sindaco il potere di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonche' gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 l. 28 luglio 1971, n. 558; art. 54, lett. d, parzialmente, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 8, commi 4, 5 parzialmente, d.l. 1 ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887). - S. n. 16/1978. red.: F.S. rev.: S.P.
La richiesta di referendum per l'abrogazione delle norme che disciplinano l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, attribuendo ai sindaci la fissazione dei limiti di detti orari in conformita' ai criteri stabiliti dalle regioni, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione tra la richiesta referendaria e le norme non interessate dalla proposta referendaria stessa, riferentisi agli orari e ai turni degli impianti stradali di distribuzione di carburante, alle relative sanzioni amministrative per le contravvenzioni alle disposizioni di legge, alla salvezza delle competenze in materia di commercio delle regioni a statuto speciale ovvero a discipline distinte da quella relativa alla vendita negli esercizi commerciali al dettaglio (come le norme relative al commercio sulle aree pubbliche ed ai pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande) a tutela di diversi interessi pubblici quali quelli di igiene e sanita' per i mercati rionali o quelli di ordine e sicurezza pubblica per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Ne' infine rileva, ai fini della chiarezza del quesito, la mancata inclusione nella richiesta referendaria della norma che attribuisce al sindaco il potere di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonche' gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 l. 28 luglio 1971, n. 558; art. 54, lett. d, parzialmente, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 8, commi 4, 5 parzialmente, d.l. 1 ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887). - S. n. 16/1978. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte