Sentenza 5/1995 (ECLI:IT:COST:1995:5)
Massima numero 21554
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI - GUIZZI
Udienza Pubblica del
11/01/1995; Decisione del
11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Titolo
SENT. 5/95 A. 'REFERENDUM' ABROGATIVO - RICHIESTA AVENTE AD OGGETTO LEGGI ELETTORALI RELATIVE AD ORGANI COSTITUZIONALI O DI RILEVANZA COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - FORMULAZIONE DEL QUESITO IN MODO DA ASSICURARE AGLI ELETTORI L'ESPRESSIONE DI UN VOTO CONSAPEVOLE - IMMEDIATA OPERATIVITA' (PUR IN MANCANZA DI INTERVENTI LEGISLATIVI) DELLA DISCIPLINA ELETTORALE RISULTANTE DALL'EVENTUALE APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA REFERENDARIA.
SENT. 5/95 A. 'REFERENDUM' ABROGATIVO - RICHIESTA AVENTE AD OGGETTO LEGGI ELETTORALI RELATIVE AD ORGANI COSTITUZIONALI O DI RILEVANZA COSTITUZIONALE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - FORMULAZIONE DEL QUESITO IN MODO DA ASSICURARE AGLI ELETTORI L'ESPRESSIONE DI UN VOTO CONSAPEVOLE - IMMEDIATA OPERATIVITA' (PUR IN MANCANZA DI INTERVENTI LEGISLATIVI) DELLA DISCIPLINA ELETTORALE RISULTANTE DALL'EVENTUALE APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA REFERENDARIA.
Testo
Le leggi elettorali relative ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale sono assoggettabili a 'referendum' abrogativo alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria - al qual fine possono essere formulati anche attraverso un puntuale e preciso "ritaglio" di porzioni del testo legislativo - e che dall'eventuale approvazione della proposta referendaria residui una normativa coerente, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, anche in caso di inerzia legislativa, la costante operativita' dell'organo, atteso il fondamentale principio che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualita', anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento. - v. S. nn. 32/1993, 47/1991, 29/1987; v., altresi', con particolare riguardo all'assoluta indefettibilita' del sistema elettorale, la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Le leggi elettorali relative ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale sono assoggettabili a 'referendum' abrogativo alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria - al qual fine possono essere formulati anche attraverso un puntuale e preciso "ritaglio" di porzioni del testo legislativo - e che dall'eventuale approvazione della proposta referendaria residui una normativa coerente, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, anche in caso di inerzia legislativa, la costante operativita' dell'organo, atteso il fondamentale principio che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualita', anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento. - v. S. nn. 32/1993, 47/1991, 29/1987; v., altresi', con particolare riguardo all'assoluta indefettibilita' del sistema elettorale, la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte