Sentenza 5/1995 (ECLI:IT:COST:1995:5)
Massima numero 21555
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI - GUIZZI
Udienza Pubblica del  11/01/1995;  Decisione del  11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21554  21556  21558  21559  21560


Titolo
SENT. 5/95 B. PARLAMENTO - SISTEMA DI ELEZIONE DEI MEMBRI DELLE CAMERE - NECESSITA' OPERATIVA COSTANTE, A GARANZIA DELLA POSSIBILITA' DI RINNOVAMENTO DELLE ASSEMBLEE IN QUALSIASI MOMENTO DELLA VITA DELLO STATO - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA' DI RICHIESTE DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO COMPORTANTI IL RISCHIO DI PARALISI DEL MECCANISMO ELETTORALE.

Testo
L'esigenza fondamentale di funzionamento dell'ordinamento democratico rappresentativo postula indefettibilmente la costante operativita' del sistema elettorale del Parlamento, di guisa che, in qualsiasi momento di vita dello Stato, sia garantita la possibilita' di rinnovamento delle Camere, che si renda necessario per la scadenza naturale delle medesime, ovvero a seguito dell'esercizio del potere di scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica (esercizio che a sua volta non puo' subire impedimenti). Pertanto, una richiesta di 'referendum' abrogativo che esponga al rischio di soluzioni di continuita' nell'operativita' del sistema elettorale del Parlamento non potrebbe che essere dichiarata inammissibile. - v. S. n. 47/1991 (nel senso che non sono tollerabilili neppure ambiguita' o incertezze normative). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

legge costituzionale  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte