Sentenza 5/1995 (ECLI:IT:COST:1995:5)
Massima numero 21556
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI - GUIZZI
Udienza Pubblica del  11/01/1995;  Decisione del  11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21554  21555  21558  21559  21560


Titolo
SENT. 5/95 C. 'REFERENDUM' - 'REFERENDUM' ABROGATIVO - VOLONTA' DEGLI ELETTORI RISULTANTE DALL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA REFERENDARIA - IPOTIZZATA ESISTENZA DI UN DOVERE GIURIDICO-COSTITUZIONALE DEL LEGISLATORE DI TRADURLA AD EFFETTO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO CONCERNENTE IL SISTEMA ELETTORALE DEL PARLAMENTO.

Testo
Anche ad ammettere, in pura ipotesi, che sussista un dovere di carattere giuridico-costituzionale (oltre che di natura politica) del Parlamento, di attuare e condurre a pieno effetto la volonta' espressa dal corpo elettorale attraverso il 'referendum' abrogativo, l'ordinamento non offre comunque alcun efficace rimedio di fronte alla pur sempre possibile inerzia del legislatore: onde, l'ipotizzato dovere non puo' far superare l'indefettibile esigenza di permanente operativita' del sistema elettorale del Parlamento e la conseguente inammissibilita' di richieste referendarie che espongano il sistema stesso al rischio di paralisi. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte