Sentenza 5/1995 (ECLI:IT:COST:1995:5)
Massima numero 21560
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI - GUIZZI
Udienza Pubblica del  11/01/1995;  Decisione del  11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21554  21555  21556  21558  21559


Titolo
SENT. 5/95 F. ELEZIONI - ELEZIONI POLITICHE - SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ASSEGNAZIONE DI UN QUARTO DEI SEGGI CON IL METODO PROPORZIONALE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - INIDONEITA' DELLA NORMATIVA RISULTANTE DALL'EVENTUALE APPROVAZIONE DEL 'REFERENDUM' AD ASSICURARE, PUR IN CASO DI INERZIA DEL LEGISLATORE, LA PERMANENTE OPERATIVITA' DEL MECCANISMO ELETTORALE - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.

Testo
La richiesta di 'referendum' volta ad abrogare le norme del testo unico sull'elezione dei membri del Senato che prevedono l'assegnazione, con metodo proporzionale, di un quarto dei seggi attribuiti alla Regione, va dichiarata inammissibile, in quanto - pur essendo il quesito chiaro e univoco nella volonta' di dar vita a un sistema cd. "maggioritario secco" - la disciplina risultante dall'esito positivo del 'referendum' non sarebbe concretamente applicabile se non a seguito di un intervento legislativo che ridisegni la "mappa" dei collegi uninominali, adeguandone il numero a quello dei senatori previsto in Costituzione: donde, un impedimento (a tempo indeterminato) per il rinnovo dell'assemblea rappresentativa, cui dovrebbe rimediare necessariamente il legislatore. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione parziale del decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533). - cfr. la precedente massima C. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 57

Altri parametri e norme interposte