Sentenza 7/1995 (ECLI:IT:COST:1995:7)
Massima numero 21261
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/01/1995; Decisione del
11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 7/95. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO - CONCESSIONE DEL SERVIZIO A SOCIETA' PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 7/95. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO - CONCESSIONE DEL SERVIZIO A SOCIETA' PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
Testo
La richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, l. 6 agosto 1990, n. 223 e dell'art. 1 d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483, che riservano esclusivamente alla mano pubblica (Stato, enti pubblici e societa' a totale partecipazione pubblica) la titolarita' delle azioni della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI - Radiotelevisione italiana), non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non potendo ritenersi contraddittorio l'eventuale esito positivo del referendum (con la possibilita', quindi, anche per i privati di partecipare al capitale azionario di tale societa') con la natura pubblica del servizio radiotelevisivo ovvero con il carattere di societa' di interesse nazionale riconosciuto dall'art. 2461 cod. civ. alla concessionaria di tale servizio, elemento questo operante indipendentemente dalla qualita' pubblica o privata dei soggetti titolari del capitale azionario. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, l. 6 agosto 1990, n. 223, e dell'art. 1 d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483). - v. S. n. 16/1978. Sui fini di interesse generale del servizio pubblico, anche se esercitato tramite concessionaria, S. n. 58/1965. red.: F.S. rev.: S.P.
La richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, l. 6 agosto 1990, n. 223 e dell'art. 1 d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483, che riservano esclusivamente alla mano pubblica (Stato, enti pubblici e societa' a totale partecipazione pubblica) la titolarita' delle azioni della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI - Radiotelevisione italiana), non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non potendo ritenersi contraddittorio l'eventuale esito positivo del referendum (con la possibilita', quindi, anche per i privati di partecipare al capitale azionario di tale societa') con la natura pubblica del servizio radiotelevisivo ovvero con il carattere di societa' di interesse nazionale riconosciuto dall'art. 2461 cod. civ. alla concessionaria di tale servizio, elemento questo operante indipendentemente dalla qualita' pubblica o privata dei soggetti titolari del capitale azionario. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 2, comma 2, l. 6 agosto 1990, n. 223, e dell'art. 1 d.l. 19 ottobre 1992, n. 408, conv. in l. 17 dicembre 1992, n. 483). - v. S. n. 16/1978. Sui fini di interesse generale del servizio pubblico, anche se esercitato tramite concessionaria, S. n. 58/1965. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte