Sentenza 8/1995 (ECLI:IT:COST:1995:8)
Massima numero 21262
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
11/01/1995; Decisione del
11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 8/95. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - CONDIZIONI CHE CONSENTONO LA TITOLARITA' DI PIU' CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE AL MEDESIMO SOGGETTO PRIVATO - POSSIBILITA' DI INTERRUZIONE PUBBLICITARIA DURANTE LA TRASMISSIONE TELEVISIVA DI OPERE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE, LIRICHE E MUSICALI ANCHE PIU' FREQUENTEMENTE, A DETERMINATE CONDIZIONI, RISPETTO AGLI INTERVALLI ABITUALMENTE EFFETTUATI NELLE SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE - DIVIETO PER LE IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICITA' DI RACCOGLIERE PUBBLICITA' PER PIU' DI TRE RETI TELEVISIVE NAZIONALI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 8/95. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - CONDIZIONI CHE CONSENTONO LA TITOLARITA' DI PIU' CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE AL MEDESIMO SOGGETTO PRIVATO - POSSIBILITA' DI INTERRUZIONE PUBBLICITARIA DURANTE LA TRASMISSIONE TELEVISIVA DI OPERE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE, LIRICHE E MUSICALI ANCHE PIU' FREQUENTEMENTE, A DETERMINATE CONDIZIONI, RISPETTO AGLI INTERVALLI ABITUALMENTE EFFETTUATI NELLE SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE - DIVIETO PER LE IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICITA' DI RACCOGLIERE PUBBLICITA' PER PIU' DI TRE RETI TELEVISIVE NAZIONALI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
Testo
La richiesta di referendum per l'abrogazione delle norme che consentono la titolarita' di piu' concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale al medesimo soggetto privato (nel caso in cui si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura non superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia), nonche' di quelle che, a determinate condizioni, danno la possibilita' di interruzione pubblicitaria durante la trasmissione televisiva di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali anche piu' frequentemente rispetto agli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche ed infine di quelle che consentono alle imprese concessionarie di pubblicita' di raccogliere pubblicita' per tre reti televisive nazionali, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., ne' le singole disposizioni risultano imposte da obblighi assunti dallo Stato italiano per effetto di trattati internazionali, e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non potendo ritenersi contraddittoria la richiesta referendaria abrogativa della possibilita' di essere titolare di piu' reti televisive nazionali in relazione alla mancata inclusione, nel quesito, della norma sanzionatoria del rilascio ad un medesimo soggetto privato di piu' concessioni televisive in ambito nazionale, la cui area di applicabilita', nella prospettazione di un esito positivo della iniziativa referendaria, verrebbe eventualmente a ridursi. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 15, comma 1, lett. b, parzialmente; dell'art. 15, comma 1, lett. c; dell'art. 8, comma 3, secondo periodo parzialmente; dell'art. 15, comma 7, primo periodo parzialmente, l. 6 agosto 1990, n. 223). - v. S. nn. 28/1993 e 1/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
La richiesta di referendum per l'abrogazione delle norme che consentono la titolarita' di piu' concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale al medesimo soggetto privato (nel caso in cui si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura non superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia), nonche' di quelle che, a determinate condizioni, danno la possibilita' di interruzione pubblicitaria durante la trasmissione televisiva di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali anche piu' frequentemente rispetto agli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche ed infine di quelle che consentono alle imprese concessionarie di pubblicita' di raccogliere pubblicita' per tre reti televisive nazionali, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., ne' le singole disposizioni risultano imposte da obblighi assunti dallo Stato italiano per effetto di trattati internazionali, e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non potendo ritenersi contraddittoria la richiesta referendaria abrogativa della possibilita' di essere titolare di piu' reti televisive nazionali in relazione alla mancata inclusione, nel quesito, della norma sanzionatoria del rilascio ad un medesimo soggetto privato di piu' concessioni televisive in ambito nazionale, la cui area di applicabilita', nella prospettazione di un esito positivo della iniziativa referendaria, verrebbe eventualmente a ridursi. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 15, comma 1, lett. b, parzialmente; dell'art. 15, comma 1, lett. c; dell'art. 8, comma 3, secondo periodo parzialmente; dell'art. 15, comma 7, primo periodo parzialmente, l. 6 agosto 1990, n. 223). - v. S. nn. 28/1993 e 1/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte