Sentenza 9/1995 (ECLI:IT:COST:1995:9)
Massima numero 21263
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  11/01/1995;  Decisione del  11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 9/95. MISURE DI PREVENZIONE - SOGGIORNO CAUTELARE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.

Testo
La richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 25-quater d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, modificato dalla l. 24 luglio 1993, n. 256 e nel testo risultante dalla sentenza di illegittimita' costituzionale parziale n. 419 del 1994, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 25-quater d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356). - v. S. n. 16/1978. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte