Sentenza 10/1995 (ECLI:IT:COST:1995:10)
Massima numero 21264
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/01/1995;  Decisione del  11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 10/95. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI - MODALITA' DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE PER COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.

Testo
La richiesta di referendum per l'abrogazione della disciplina concernente le modalita' di elezione del sindaco e del consiglio comunale per comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - elezione a sindaco di chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno elettorale o, se nessuno ottiene questa maggioranza, di chi ottiene il maggior numero dei voti validi al turno di ballottaggio, che si svolge tra i due candidati piu' votati al primo turno, e attribuzione del 60 per cento dei seggi del consiglio alla lista o al gruppo di liste collegate con il candidato eletto alla carica di sindaco - non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, poiche' l'eventuale accoglimento della proposta referendaria determinerebbe l'unificazione nella disciplina delle modalita' elettorali comunali, con l'estensione a tutti i comuni del sistema attualmente previsto per i comuni sino a 15.000 abitanti (elezione a sindaco del candidato che ottiene il maggior numero dei voti ed alla lista ad esso collegata attribuzione contestuale dei due terzi dei seggi assegnati al consiglio), non potendo ritenersi contraddittoria tale richiesta referendaria rispetto alla norma, non oggetto del quesito, disciplinante la presidenza del consiglio comunale e contenente il riferimento alla distinzione della dimensione tra i comuni, tenuto conto delle comuni regole ermeneutiche e della regola residuale e di chiusura di cui all'art. 36 l. 8 giugno 1990, n. 142, comprendente tra le competenze del sindaco la convocazione e la presidenza del consiglio. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 3, comma 5, parzialmente; dell'art. 5, parzialmente; degli artt. 6 e 7 l. 25 marzo 1993, n. 81). red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte