Sentenza 11/1995 (ECLI:IT:COST:1995:11)
Massima numero 21248
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
11/01/1995; Decisione del
11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Massime associate alla pronuncia:
21247
Titolo
SENT. 11/95. B. TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE D'ACCONTO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - RICHIESTA AVENTE AD OGGETTO NORME TRIBUTARIE, E COMUNQUE INSCINDIBILMENTE CONNESSE CON LEGGI TRIBUTARIE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 11/95. B. TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE D'ACCONTO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - RICHIESTA AVENTE AD OGGETTO NORME TRIBUTARIE, E COMUNQUE INSCINDIBILMENTE CONNESSE CON LEGGI TRIBUTARIE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La richiesta di 'referendum' per l'abrogazione delle ritenute d'acconto operate dai c.d. sostituti d'imposta va dichiarata inammissibile, in quanto ha ad oggetto una normativa che presenta entrambi gli elementi propri delle "leggi tributarie" (ablazione di somme trattenute a titolo d'imposta e successivamente versate nelle casse dell'erario; destinazione di esse ai bisogni finanziari dello Stato), e che comunque e' inscindibilmente connessa con l'imposta sul reddito, e di conseguenza, con le disposizioni legislative che la disciplinano. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e succ. mod., limitatamente agli artt. 23 e 25, comma primo). - v. massima precedente; sui limiti "impliciti" all'ammissibilita' del 'referendum' desumibili dall'art. 75, comma secondo, Cost., v. sent. n. 16/1978; sul sistema del sostituto d'imposta, v. sent. nn. 92/1972, 128/1986, 364/1987, nonche' ord. n. 330/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
La richiesta di 'referendum' per l'abrogazione delle ritenute d'acconto operate dai c.d. sostituti d'imposta va dichiarata inammissibile, in quanto ha ad oggetto una normativa che presenta entrambi gli elementi propri delle "leggi tributarie" (ablazione di somme trattenute a titolo d'imposta e successivamente versate nelle casse dell'erario; destinazione di esse ai bisogni finanziari dello Stato), e che comunque e' inscindibilmente connessa con l'imposta sul reddito, e di conseguenza, con le disposizioni legislative che la disciplinano. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e succ. mod., limitatamente agli artt. 23 e 25, comma primo). - v. massima precedente; sui limiti "impliciti" all'ammissibilita' del 'referendum' desumibili dall'art. 75, comma secondo, Cost., v. sent. n. 16/1978; sul sistema del sostituto d'imposta, v. sent. nn. 92/1972, 128/1986, 364/1987, nonche' ord. n. 330/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte