Sentenza 13/1995 (ECLI:IT:COST:1995:13)
Massima numero 21265
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  11/01/1995;  Decisione del  11/01/1995
Deposito del 12/01/1995; Pubblicazione in G. U. 18/01/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 13/95. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALI - DIRITTO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI PERCEPIRE I CONTRIBUTI SINDACALI TRAMITE RITENUTA SUL SALARIO E SULLE PRESTAZIONI EROGATE PER CONTO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI - DIRITTO DEL LAVORATORE, NELLE AZIENDE IN CUI IL RAPPORTO DI LAVORO NON E' REGOLATO DA CONTRATTI COLLETTIVI, DI CHIEDERE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SINDACALE ALL'ASSOCIAZIONE DA LUI INDICATA - FACOLTA' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DI DESTINARE UNA QUOTA MENSILE DELLO STIPENDIO, PAGA O RETRIBUZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI NELLA MISURA STABILITA DAI COMPETENTI ORGANI STATUTARI DELLA SINGOLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE CUI IL LAVORATORE ADERISCE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.

Testo
La richiesta di referendum per l'abrogazione delle norme che prevedono il diritto delle associazioni sindacali di percepire i contributi che i lavoratori intendono loro versare tramite ritenuta sul salario e sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali e il diritto del lavoratore, nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non e' regolato da contratti collettivi, di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata, nonche' la facolta' del personale della scuola di destinare una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari della singola organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, senza che si rinvengano altre disposizioni, dettate nel medesimo contesto normativo, indissolubilmente legate a quelle che si intende sopprimere. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 26, secondo e terzo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, e dell'art. 594 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297). - Cfr. S. nn. 29/1987, 16/1978 e 25/1981, nonche' S. nn. 22/1981, 26/1981, 28/1981, 63/1990 e 65/1990. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte