Sentenza 14/1995 (ECLI:IT:COST:1995:14)
Massima numero 21815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Titolo
SENT. 14/95. D. TRIBUTI IN GENERE - PLUSVALENZE DERIVANTI DA ESPROPRIAZIONE O CESSIONE VOLONTARIA DI TERRENI IN CORSO DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA - RETROATTIVA APPLICABILITA' DI TALE REGIME AGLI ATTI INTERVENUTI NEL TRIENNIO 1989/1991 - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI NEGOZIALI PRIVATISTICHE ESTRANEE A PROCEDIMENTI ABLATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 14/95. D. TRIBUTI IN GENERE - PLUSVALENZE DERIVANTI DA ESPROPRIAZIONE O CESSIONE VOLONTARIA DI TERRENI IN CORSO DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA - RETROATTIVA APPLICABILITA' DI TALE REGIME AGLI ATTI INTERVENUTI NEL TRIENNIO 1989/1991 - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI NEGOZIALI PRIVATISTICHE ESTRANEE A PROCEDIMENTI ABLATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Diversamente dalle plusvalenze derivanti da cessioni negoziali estranee a procedimenti ablatori, le plusvalenze derivanti da epsropriazione o cessione volontaria nel corso di procedimenti espropriativi erano e sono escluse dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sicche' non puo' reputarsi irragionevole, ne' ingiustificato, che la legge n. 413 del 1991 abbia retroattivamente assoggettato ad imposta sul reddito le plusvalenze del secondo tipo, in quanto non soggette ad INVIM. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma nono, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, sotto il profilo del diverso trattamento riservato ai due tipi di plusvalenze). red.: L.I. rev.: S.P.
Diversamente dalle plusvalenze derivanti da cessioni negoziali estranee a procedimenti ablatori, le plusvalenze derivanti da epsropriazione o cessione volontaria nel corso di procedimenti espropriativi erano e sono escluse dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sicche' non puo' reputarsi irragionevole, ne' ingiustificato, che la legge n. 413 del 1991 abbia retroattivamente assoggettato ad imposta sul reddito le plusvalenze del secondo tipo, in quanto non soggette ad INVIM. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma nono, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, sotto il profilo del diverso trattamento riservato ai due tipi di plusvalenze). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte