Sentenza 15/1995 (ECLI:IT:COST:1995:15)
Massima numero 21816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Titolo
SENT. 15/95 A. LEGGI INTERPRETATIVE - NOZIONE - REQUISITI ESSENZIALI - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA'.
SENT. 15/95 A. LEGGI INTERPRETATIVE - NOZIONE - REQUISITI ESSENZIALI - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA'.
Testo
Ammesso il potere del legislatore di emanare leggi interpretative, che hanno come connaturale elemento la retroattivita', non basta perche' debba essere considerata tale, che la legge si autoqualifichi e sia formulata come interpretativa, ma e' necessario e sufficiente che la scelta ermeneutica da essa imposta rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore. Cosi' configurato, l'intervento legislativo non presuppone necessariamente una situazione di incertezza o di conflitto di interpetazioni, ma non si sottrae all'esigenza di rispettare il principio generale di ragionevolezza e gli altri precetti costituzionali. La legge interpretativa, inoltre, pur se ha il fine di imporre un determinato significato normativo della disposizione interpretata, muovendosi sul diverso piano delle fonti normative, non tocca ne' lede la funzione giurisdizionale, a meno che non violi il giudicato o non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui concreti giudizi in corso per determinarne gli esiti. - Cfr. S. nn. 123/1987, 233/1988, 397/1994, 424/1993, 39/1993, 6/1994, 283/1993, 402/1993, 6/1988 e 397/1994, e O.n. 480/1992. red.: S.P.
Ammesso il potere del legislatore di emanare leggi interpretative, che hanno come connaturale elemento la retroattivita', non basta perche' debba essere considerata tale, che la legge si autoqualifichi e sia formulata come interpretativa, ma e' necessario e sufficiente che la scelta ermeneutica da essa imposta rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore. Cosi' configurato, l'intervento legislativo non presuppone necessariamente una situazione di incertezza o di conflitto di interpetazioni, ma non si sottrae all'esigenza di rispettare il principio generale di ragionevolezza e gli altri precetti costituzionali. La legge interpretativa, inoltre, pur se ha il fine di imporre un determinato significato normativo della disposizione interpretata, muovendosi sul diverso piano delle fonti normative, non tocca ne' lede la funzione giurisdizionale, a meno che non violi il giudicato o non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui concreti giudizi in corso per determinarne gli esiti. - Cfr. S. nn. 123/1987, 233/1988, 397/1994, 424/1993, 39/1993, 6/1994, 283/1993, 402/1993, 6/1988 e 397/1994, e O.n. 480/1992. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 73
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte