Sentenza 15/1995 (ECLI:IT:COST:1995:15)
Massima numero 21817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Titolo
SENT. 15/95 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE ED EQUIPARATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA' EX ART. 1, L. N. 221 DEL 1988 - NEGATA ESTENSIONE DEL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO PREVISTO PER L'INDENNITA' SPETTANTE AI MAGISTRATI EX ART. 3, L. N. 27 DEL 1981 - LAMENTATA INTERFERENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE FORMULATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE LA NORMA IMPUGNATA, PUR QUALIFICANDOSI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, NON FOSSE IN REALTA' TALE - NON FONDATEZZA.
SENT. 15/95 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE ED EQUIPARATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA' EX ART. 1, L. N. 221 DEL 1988 - NEGATA ESTENSIONE DEL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO PREVISTO PER L'INDENNITA' SPETTANTE AI MAGISTRATI EX ART. 3, L. N. 27 DEL 1981 - LAMENTATA INTERFERENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE FORMULATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE LA NORMA IMPUGNATA, PUR QUALIFICANDOSI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, NON FOSSE IN REALTA' TALE - NON FONDATEZZA.
Testo
La lettura dell'art. 1 della legge n. 221 del 1988 - che con gli opportuni adattamenti attribuisce al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonche' a quello di cui alle leggi nn. 1206 del 1962 e 982 del 1982, a decorrere dal 1 gennaio 1988, l'indennita' stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981 - secondo cui il rinvio del primo al secondo va considerato come espressamente limitato alla misura dell'indennita' alla data suddetta, senza che possa estendersi ad essa il meccanismo di adeguamento automatico triennale previsto per quella spettante ai magistrati, rientra tra i possibili significati della disposizione interpretata. Percio' l'art. 3 della legge n. 537 del 1993, che tale interpretazione ha reso obbligatoria, e' correttamente qualificato di interpretazione autentica e, come tale, e' caratterizzato dalla retroattivita'. Il che consente di escludere che questa disposizione interferisca sulla funzione giurisdizionale o limiti il diritto di difesa degli interessati, giacche' non travolge i giudicati che si sono formati ne' appare mossa dall'intento di interferire nei giudizi in corso (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 73, 101, 102, 103, 104, 108, 113 e 24 Cost., dell'art. 3, comma sessantunesimo, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 1, legge 22 giugno 1988, n. 221). - V. la precedente massima A e S. n. 118/1957. Sulla legittimita' del mancato computo nell'indennita' spettante ai magistrati ex art. 3, legge n. 27 del 1981, dei periodi di assenza dal lavoro per maternita', v. S. n. 238/1990. red. S. P.
La lettura dell'art. 1 della legge n. 221 del 1988 - che con gli opportuni adattamenti attribuisce al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonche' a quello di cui alle leggi nn. 1206 del 1962 e 982 del 1982, a decorrere dal 1 gennaio 1988, l'indennita' stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981 - secondo cui il rinvio del primo al secondo va considerato come espressamente limitato alla misura dell'indennita' alla data suddetta, senza che possa estendersi ad essa il meccanismo di adeguamento automatico triennale previsto per quella spettante ai magistrati, rientra tra i possibili significati della disposizione interpretata. Percio' l'art. 3 della legge n. 537 del 1993, che tale interpretazione ha reso obbligatoria, e' correttamente qualificato di interpretazione autentica e, come tale, e' caratterizzato dalla retroattivita'. Il che consente di escludere che questa disposizione interferisca sulla funzione giurisdizionale o limiti il diritto di difesa degli interessati, giacche' non travolge i giudicati che si sono formati ne' appare mossa dall'intento di interferire nei giudizi in corso (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 73, 101, 102, 103, 104, 108, 113 e 24 Cost., dell'art. 3, comma sessantunesimo, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 1, legge 22 giugno 1988, n. 221). - V. la precedente massima A e S. n. 118/1957. Sulla legittimita' del mancato computo nell'indennita' spettante ai magistrati ex art. 3, legge n. 27 del 1981, dei periodi di assenza dal lavoro per maternita', v. S. n. 238/1990. red. S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 73
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte