Sentenza 15/1995 (ECLI:IT:COST:1995:15)
Massima numero 21818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Titolo
SENT. 15/95 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PERSONALE DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE ED EQUIPARATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - NEGATA ESTENSIONE DEL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO TRIENNALE PREVISTO PER L'INDENNITA' ATTRIBUITO AI MAGISTRATI EX ART. 3, L. N. 27 DEL 1981 - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 15/95 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PERSONALE DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE ED EQUIPARATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - NEGATA ESTENSIONE DEL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO TRIENNALE PREVISTO PER L'INDENNITA' ATTRIBUITO AI MAGISTRATI EX ART. 3, L. N. 27 DEL 1981 - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'indennita' concessa ai magistrati dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981 si configura diversamente da quella prevista per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dall'art. 1 della legge n. 221 del 1988. Non e' dunque irragionevole, data la mancanza di omogeneita' tra le due categorie di dipendenti, che lo speciale meccanismo di adeguamento automatico triennale previsto per i magistrati - che trae giustificazione dalla particolare condizione dei destinatari e dall'assenza per essi di altri e specifici strumenti, legislativi o contrattuali, di variazione del trattamento retributivo - non sia stato esteso al personale amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, sessantunesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 1, legge 22 giugno 1988, n. 221). red.: S.P.
L'indennita' concessa ai magistrati dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981 si configura diversamente da quella prevista per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dall'art. 1 della legge n. 221 del 1988. Non e' dunque irragionevole, data la mancanza di omogeneita' tra le due categorie di dipendenti, che lo speciale meccanismo di adeguamento automatico triennale previsto per i magistrati - che trae giustificazione dalla particolare condizione dei destinatari e dall'assenza per essi di altri e specifici strumenti, legislativi o contrattuali, di variazione del trattamento retributivo - non sia stato esteso al personale amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, sessantunesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 1, legge 22 giugno 1988, n. 221). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte