Sentenza 16/1995 (ECLI:IT:COST:1995:16)
Massima numero 21824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Titolo
SENT. 16/95. A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - TERMINI - PERENTORIETA' - INOSSERVANZA - IRRICEVIBILITA' DELL'ATTO DI INTERVENTO - SANATORIA DELLA TARDIVITA' IN RAGIONE DELLA MANCATA NOTIFICA DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'INTERVENIENTE - ESCLUSIONE, NON SUSSISTENDO, NELLA SPECIE, L'OBBLIGO DI NOTIFICA.
SENT. 16/95. A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE E INTERVENTO IN GIUDIZIO - TERMINI - PERENTORIETA' - INOSSERVANZA - IRRICEVIBILITA' DELL'ATTO DI INTERVENTO - SANATORIA DELLA TARDIVITA' IN RAGIONE DELLA MANCATA NOTIFICA DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'INTERVENIENTE - ESCLUSIONE, NON SUSSISTENDO, NELLA SPECIE, L'OBBLIGO DI NOTIFICA.
Testo
Nel giudizio di costituzionalita' in via incidentale, e' irricevibile l'atto di intervento depositato oltre il termine previsto dagli artt. 25, L. n. 87 del 1953, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Nella specie, la tardivita' dell'intervento della Provincia autonoma di Bolzano non puo' essere sanata tenendo conto della mancata notifica ad essa dell'ordinanza di rimessione, giacche' - essendo in questione non una legge provinciale, ma una norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - non sussisteva (ai sensi dell'art. 23, L. n 87 del 1953) l'obbligo di notificare detta ordinanza al Presidente della Giunta provinciale. red.: L.I. rev.: S.P.
Nel giudizio di costituzionalita' in via incidentale, e' irricevibile l'atto di intervento depositato oltre il termine previsto dagli artt. 25, L. n. 87 del 1953, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Nella specie, la tardivita' dell'intervento della Provincia autonoma di Bolzano non puo' essere sanata tenendo conto della mancata notifica ad essa dell'ordinanza di rimessione, giacche' - essendo in questione non una legge provinciale, ma una norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - non sussisteva (ai sensi dell'art. 23, L. n 87 del 1953) l'obbligo di notificare detta ordinanza al Presidente della Giunta provinciale. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3