Sentenza 16/1995 (ECLI:IT:COST:1995:16)
Massima numero 21827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Titolo
SENT. 16/95. C. MINORANZE LINGUISTICHE - MINORANZA TEDESCA IN PROVINCIA DI BOLZANO - GARANZIE - USO DELLA LINGUA TEDESCA NEI PROCESSI IN CUI SIA IMPUTATO UN APPARTENENTE AL DETTO GRUPPO LINGUISTICO - FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI "VARIARE" LA LINGUA DEL PROCESSO, OVVERO DI SCEGLIERE UN DIFENSORE DI MADRELINGUA ITALIANA - GIUSTIFICAZIONE - ESIGENZE DI EFFETTIVITA' DELLA DIFESA "TECNICA".
SENT. 16/95. C. MINORANZE LINGUISTICHE - MINORANZA TEDESCA IN PROVINCIA DI BOLZANO - GARANZIE - USO DELLA LINGUA TEDESCA NEI PROCESSI IN CUI SIA IMPUTATO UN APPARTENENTE AL DETTO GRUPPO LINGUISTICO - FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI "VARIARE" LA LINGUA DEL PROCESSO, OVVERO DI SCEGLIERE UN DIFENSORE DI MADRELINGUA ITALIANA - GIUSTIFICAZIONE - ESIGENZE DI EFFETTIVITA' DELLA DIFESA "TECNICA".
Testo
Il d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 - raccordando la tutela della minoranza linguistica tedesca con le esigenze di effettivita' della difesa "tecnica" nel processo penale - individua come lingua del processo quella dell'imputato appartenente alla suddetta minoranza, ma assicura a quest'ultimo sia la facolta' di decidere che il processo prosegua nell'altra lingua, sia quella di scegliere un difensore di fiducia non appartenente al gruppo linguistico tedesco, e percio' abilitato ('ex' art. 15, comma quinto, dello stesso d.P.R.) a svolgere interventi orali nella propria madrelingua, con verbalizzazione nella lingua del processo, coincidente con quella dell'imputato - v. anche la successiva massima D. red.: L.I. rev.: S.P.
Il d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 - raccordando la tutela della minoranza linguistica tedesca con le esigenze di effettivita' della difesa "tecnica" nel processo penale - individua come lingua del processo quella dell'imputato appartenente alla suddetta minoranza, ma assicura a quest'ultimo sia la facolta' di decidere che il processo prosegua nell'altra lingua, sia quella di scegliere un difensore di fiducia non appartenente al gruppo linguistico tedesco, e percio' abilitato ('ex' art. 15, comma quinto, dello stesso d.P.R.) a svolgere interventi orali nella propria madrelingua, con verbalizzazione nella lingua del processo, coincidente con quella dell'imputato - v. anche la successiva massima D. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 24
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte