Sentenza 16/1995 (ECLI:IT:COST:1995:16)
Massima numero 21828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Titolo
SENT. 16/95. D. PROCESSO PENALE - IMPUTATO APPARTENENTE ALLA MINORANZA LINGUISTICA TEDESCA IN PROVINCIA DI BOLZANO - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NELLA LINGUA DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA', PER IL DIFENSORE DI MADRELINGUA DIVERSA, DI SVOLGERE INTERVENTI ORALI NELLA PROPRIA LINGUA, CON VERBALIZZAZIONE IN QUELLA DEL PROCESSO - FACOLTA' ATTRIBUITA AL DIFENSORE DI FIDUCIA, E NON ANCHE AL DIFENSORE DI UFFICIO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IRRAGIONEVOLE, CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 16/95. D. PROCESSO PENALE - IMPUTATO APPARTENENTE ALLA MINORANZA LINGUISTICA TEDESCA IN PROVINCIA DI BOLZANO - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NELLA LINGUA DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA', PER IL DIFENSORE DI MADRELINGUA DIVERSA, DI SVOLGERE INTERVENTI ORALI NELLA PROPRIA LINGUA, CON VERBALIZZAZIONE IN QUELLA DEL PROCESSO - FACOLTA' ATTRIBUITA AL DIFENSORE DI FIDUCIA, E NON ANCHE AL DIFENSORE DI UFFICIO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IRRAGIONEVOLE, CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nei procedimenti a carico di appartenenti alla minoranza linguistica tedesca in Provincia di Bolzano, legittimamente il d.P.R. n. 574 del 1988, attribuisce soltanto ai difensori di fiducia - e non anche ai difensori d'ufficio - di madrelingua diversa da quella del processo, la facolta' di svolgere interventi orali nella propria madrelingua, con verbalizzazione nella lingua del processo: detta facolta' e' intesa, infatti, a consentire all'imputato di poter scegliere il proprio difensore in un gruppo linguistico diverso da quello di appartenenza, senza dover rinunciare allo svolgimento del processo nella propria madrelingua, sicche' - ove la scelta del difensore non sia effettuata dall'interessato e debba procedersi alla designazione di un difensore d'ufficio - non sussistono ragioni per derogare al principio secondo cui l'effettivita' della difesa tecnica puo' conseguire la sua realizzazione migliore ove la lingua del processo venga a coincidere sia con la lingua dell'imputato che con quella del difensore. A cio' aggiungasi che, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 271 del 1989, anche nel caso di appartenenti alla minoranza linguistica tedesca, l'autorita' giudiziaria e' tenuta a nominare un difensore di ufficio della stessa madrelingua dell'imputato. - Sull'applicabilita' ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano dell'art. 109, secondo comma, cod. proc. pen. v. S. n. 271/1994 red.: L.I. rev.: S.P.
Nei procedimenti a carico di appartenenti alla minoranza linguistica tedesca in Provincia di Bolzano, legittimamente il d.P.R. n. 574 del 1988, attribuisce soltanto ai difensori di fiducia - e non anche ai difensori d'ufficio - di madrelingua diversa da quella del processo, la facolta' di svolgere interventi orali nella propria madrelingua, con verbalizzazione nella lingua del processo: detta facolta' e' intesa, infatti, a consentire all'imputato di poter scegliere il proprio difensore in un gruppo linguistico diverso da quello di appartenenza, senza dover rinunciare allo svolgimento del processo nella propria madrelingua, sicche' - ove la scelta del difensore non sia effettuata dall'interessato e debba procedersi alla designazione di un difensore d'ufficio - non sussistono ragioni per derogare al principio secondo cui l'effettivita' della difesa tecnica puo' conseguire la sua realizzazione migliore ove la lingua del processo venga a coincidere sia con la lingua dell'imputato che con quella del difensore. A cio' aggiungasi che, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 271 del 1989, anche nel caso di appartenenti alla minoranza linguistica tedesca, l'autorita' giudiziaria e' tenuta a nominare un difensore di ufficio della stessa madrelingua dell'imputato. - Sull'applicabilita' ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano dell'art. 109, secondo comma, cod. proc. pen. v. S. n. 271/1994 red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/07/1989
n. 271
art. 26
co. 2
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 109
co. 2