Sentenza 17/1995 (ECLI:IT:COST:1995:17)
Massima numero 21826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Titolo
SENT. 17/95 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MODELLI DI SICUREZZA SOCIALE NELL'ART. 38 COST. - MEZZI NECESSARI PER VIVERE E MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE DEI TEMPI, DEI MODI E DELLA MISURA DELLE PRESTAZIONI SOCIALI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - ASSICURAZIONE INFORTUNI - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELLA PIENA SOCIALIZZAZIONE DEL RISCHIO - ESCLUSIONE.
SENT. 17/95 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MODELLI DI SICUREZZA SOCIALE NELL'ART. 38 COST. - MEZZI NECESSARI PER VIVERE E MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE DEI TEMPI, DEI MODI E DELLA MISURA DELLE PRESTAZIONI SOCIALI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - ASSICURAZIONE INFORTUNI - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELLA PIENA SOCIALIZZAZIONE DEL RISCHIO - ESCLUSIONE.
Testo
L'art. 38 Cost., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale", cui e' ispirato, ne ipotizza due modelli tipici strutturalmente e qualitativamente distinti: l'uno, fondato sulla solidarieta' collettiva, e' finalizzato a garantire ai "cittadini", ove ad alcuni eventi si accompagnino accertate situazioni di bisogno, i "mezzi necessari per vivere"; l'altro, suscettibile di essere realizzato mediante gli strumenti mutualistico-assicurativi, attribuisce ai "lavoratori", prescindendo da uno stato di bisogno, la diversa e piu' elevata garanzia del diritto a "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita". In entrambi i casi, comunque, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilita' finanziarie. In particolare, per quanto riguarda l'assicurazione infortuni - come la Corte costituzionale ha di recente precisato - la stessa non e' ispirata al criterio della piena socializzazione del rischio, giacche' il d.P.R. n. 1124 del 1965 circoscrive l'ambito della sua operativita' in relazione sia all'aspetto oggettivo che a quello soggettivo. - V. S. n. 310/1994. Riguardo ai distinti modelli di sicurezza ipotizzati dall'art. 38 Cost., v. S. n. 31/1986. red.: G.L. rev.: S.P.
L'art. 38 Cost., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale", cui e' ispirato, ne ipotizza due modelli tipici strutturalmente e qualitativamente distinti: l'uno, fondato sulla solidarieta' collettiva, e' finalizzato a garantire ai "cittadini", ove ad alcuni eventi si accompagnino accertate situazioni di bisogno, i "mezzi necessari per vivere"; l'altro, suscettibile di essere realizzato mediante gli strumenti mutualistico-assicurativi, attribuisce ai "lavoratori", prescindendo da uno stato di bisogno, la diversa e piu' elevata garanzia del diritto a "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita". In entrambi i casi, comunque, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilita' finanziarie. In particolare, per quanto riguarda l'assicurazione infortuni - come la Corte costituzionale ha di recente precisato - la stessa non e' ispirata al criterio della piena socializzazione del rischio, giacche' il d.P.R. n. 1124 del 1965 circoscrive l'ambito della sua operativita' in relazione sia all'aspetto oggettivo che a quello soggettivo. - V. S. n. 310/1994. Riguardo ai distinti modelli di sicurezza ipotizzati dall'art. 38 Cost., v. S. n. 31/1986. red.: G.L. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte