Sentenza 17/1995 (ECLI:IT:COST:1995:17)
Massima numero 21829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21826  21831


Titolo
SENT. 17/95 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ART. 79 DEL DPR N. 1124 DEL 1965 - INCIDENZA, SU UNO STESSO ORGANO O FUNZIONE, DI INABILITA' DA INFORTUNIO E PREESISTENZA DI CARATTERE EXTRALAVORATIVO - SITUAZIONE INGIUSTIFICATAMENTE DETERIORE DEL LAVORATORE GIA' INFORTUNATO CHE SI AMMALI RISPETTO A QUELLA DEL LAVORATORE GIA' AMMALATO CHE SI INFORTUNI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disposizione dell'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - per cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio, quando risulti aggravato da inabilita' preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal titolo I del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965, o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilita' - esprime un criterio in base al quale, nella valutazione del danno provocato dal successivo infortunio, acquisiscono rilevanza le condizioni fisiche preesistenti del lavoratore, quando, a cagione della anteriore menomazione anche extralavorativa, l'infortunio provoca un danno di maggiore gravita'. Invero, attraverso il rapporto espresso con la formula matematica (c.d. formula Gabrielli) richiamata dal medesimo art. 79, la congiunta considerazione del danno pregresso e di quello sopraggiunto per infortunio sul lavoro vale ad adeguare la liquidazione dell'indennizzo al pregiudizio recato dall'infortunio professionale alla capacita' lavorativa, nella considerazione del plusvalore da attribuire ad arti ed organi residuati alla precedente menomazione. La peculiare "ratio" a fondamento della richiamata disposizione esclude la violazione del principio di eguaglianza con riferimento a quei fattori lesivi sopravvenuti che siano del tutto estranei all'infortunio. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). red.: G.L. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte