Sentenza 17/1995 (ECLI:IT:COST:1995:17)
Massima numero 21831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Titolo
SENT. 17/95 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DANNO INFORTUNISTICO AGGRAVATOSI PER SOPRAVVENUTE MALATTIE EXTRALAVORATIVE - AUMENTO DELLA RENDITA INFORTUNISTICA - ESCLUSIONE ALLORCHE' L'EVOLUZIONE DEL DANNO NON SIA EZIOLOGICAMENTE COLLEGABILE ALL'INFORTUNIO - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 17/95 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DANNO INFORTUNISTICO AGGRAVATOSI PER SOPRAVVENUTE MALATTIE EXTRALAVORATIVE - AUMENTO DELLA RENDITA INFORTUNISTICA - ESCLUSIONE ALLORCHE' L'EVOLUZIONE DEL DANNO NON SIA EZIOLOGICAMENTE COLLEGABILE ALL'INFORTUNIO - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede la revisione della rendita infortunistica nel caso in cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro risulti aggravato da "invalidita' extralavorative sopravvenute" non crea disparita' di trattamento tra coloro che, portatori di una invalidita' per causa derivante da infortunio, subiscano successivamente, per patologie non riconducibili a genesi lavorative, un aggravamento dello stesso organo o funzione, e coloro i quali conseguono, invece, siffatta revisione per l'aggravamento delle condizioni fisiche, che sia in collegamento con l'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Invero, presupposto per la revisione della rendita in esame e' che il peggioramento delle condizioni sia determinato da fattori non estranei al processo causale aperto dal trauma infortunistico, mentre le cause sopravvenute, autonomamente efficienti a produrre il danno, non possono essere valutate, perche' al di fuori del rischio assicurato (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - V. O. n. 906/1988 red.: G.L. rev.: S.P.
L'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede la revisione della rendita infortunistica nel caso in cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro risulti aggravato da "invalidita' extralavorative sopravvenute" non crea disparita' di trattamento tra coloro che, portatori di una invalidita' per causa derivante da infortunio, subiscano successivamente, per patologie non riconducibili a genesi lavorative, un aggravamento dello stesso organo o funzione, e coloro i quali conseguono, invece, siffatta revisione per l'aggravamento delle condizioni fisiche, che sia in collegamento con l'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Invero, presupposto per la revisione della rendita in esame e' che il peggioramento delle condizioni sia determinato da fattori non estranei al processo causale aperto dal trauma infortunistico, mentre le cause sopravvenute, autonomamente efficienti a produrre il danno, non possono essere valutate, perche' al di fuori del rischio assicurato (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - V. O. n. 906/1988 red.: G.L. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte