Sentenza 18/1995 (ECLI:IT:COST:1995:18)
Massima numero 21832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE I.V.S. - COADIUVANTI FAMILIARI DI IMPRESE ARTIGIANE - POSSIBILITA' DI COSTITUIRE IN LORO FAVORE LA RENDITA VITALIZIA PREVISTA, A GARANZIA DEI LAVORATORI SUBORDINATI, IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - RITENUTA ESCLUSIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E TUTELA PREVIDENZIALE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPETAZIONE RESTRITTIVA DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La disposizione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, concernente la rendita vitalizia reversibile che, qualora il datore di lavoro abbia omesso di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria I.V.S., e non gli sia piu' consentito di versarli per sopravvenuta prescrizione, puo' essere costituita - in via principale dal datore di lavoro e in via sostitutiva dal lavoratore dipendente - deve ritenersi applicabile, pur in mancanza di una espressa menzione, anche in favore dei familiari coadiuvanti di imprese artigiane. Appaiono decisivi in tal senso il rinvio - indubbiamente "formale" e non "recettizio" - che l'art. 1, secondo comma, della legge n. 463 del 1959, nell'estendere agli artigiani ed ai familiari coadiuvanti l'assicurazione obbligatoria I.V.S. fa alle norme del r.d.l. n. 1827 del 1935 e successive modificazioni, sull'ordinamento previdenziale dei lavoratori dipendenti - tra le quali il su indicato art. 13 certamente rientra - i connotati di generalita' e astrattezza dello stesso art. 13, e, in definitiva, il dinamismo della legislazione previdenziale improntato al principio della sicurezza sociale. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' formulata in proposito in base all'errato assunto che tale interpretazione, necessariamente estensiva, ed unica conforme al dettato costituzionale, e giustificata - secondo principi gia' enunciati dalla Corte - da un giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento che, fondato sulla 'ratio legis', non trasmoda nel procedimento analogico, non fosse praticabile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338). - Nello stesso senso, in motivazione, anche se solo 'incidenter', Cass. n. 6289/1990. Riguardo ai principi su richiamati riguardo alla interpretazione estensiva, v. inoltre S. n. 526/1990. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte