Sentenza 19/1995 (ECLI:IT:COST:1995:19)
Massima numero 21235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT.19/95. AMNISTIA E INDULTO - AMNISTIA PER I REATI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, CONCESSA CON D.P.R. N. 23 DEL 1992, COMMESSI FINO AL 30 SETTEMBRE 1991, PREVIA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - RITENUTA APPLICABILITA' DELL'AMNISTIA AL SOLO CONTRIBUENTE INTERESSATO E NON ANCHE AL CONCORRENTE NEL REATO C.D. 'EXTRANEUS' NON CONTRIBUENTE - DENUNCIATA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA.

Testo
Alla luce dei canoni ermeneutici secondo cui, in generale, tra le possibili interpretazioni della norma va seguita quella conforme a Costituzione, e, in particolare, in materia di amnistia, benche' il legislatore goda di ampia discrezionalita' nella scelta del criterio di distinzione fra reati amnistiabili e non, occorre pur sempre muovere dal presupposto che egli abbia voluto escludere sperequazioni normative fra attivita' criminose omogenee che non troverebbero alcuna plausibile giustificazione, deve ritenersi che nel provvedimento di clemenza previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 23 del 1992, per i reati in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, sia compreso, quando il contribuente abbia definito la pendenza con il fisco secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche il caso del concorrente nel reato non contribuente. Ne' a cio' e' di ostacolo la lettera della legge, giacche', pur essendo l'amnistia condizionata alla presentazione della dichiarazione integrativa a alla definizione del periodo di imposta ad opera del contribuente o di chiunque vi abbia interesse, l'oggettivita' di tale presupposto non consente di affermare che il legislatore abbia voluto limitare a chi abbia posto in essere detti adempimenti la causa di estinzione del reato e quindi gli effetti che, sul piano penale, conseguono alla definizione del rapporto tributario. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata sul contrario assunto che anche quando il contribuente se ne avvantaggiasse, il concorrente nel reato estraneo al rapporto tributario fosse escluso dall'amnistia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, commi 1 e 2, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23). - Sui limiti della discrezionalita' del legislatore riguardo ai criteri di distinzione tra reati amnistiabili e non, v. Sent. n. 59/1980. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte