Ordinanza 20/1995 (ECLI:IT:COST:1995:20)
Massima numero 21220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 20/95. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURA DI ATTI PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' DI RIPETIZIONE - RITENUTA ESCLUSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI UN TESTE CHE, DOPO ESSERE STATO SENTITO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA, IN SEGUITO A UN INCIDENTE SIA STATO COLPITO DA AMNESIA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN ORDINE AL PRINCIPIO DI NON DISPERSIONE DEI MEZZI DI PROVA, CON INCIDENZA SULLA POSSIBILITA' PER IL PUBBLICO MINISTERO DI PROVARE IN GIUDIZIO L'IPOTESI ACCUSATORIA - ERRONEITA' DELL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Da una piana lettura dell'art. 512 cod. proc. pen. emerge che, ai fini della legittimita' della lettura in dibattimento degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, la norma postula la sola condizione della impossibilita' di ripetizione degli stessi, a motivo di fatti o circostanze imprevedibili, fra i quali nulla autorizza ad escludere un'infermita' del teste (da verificarsi sulla base di accertamenti che spetta al giudice del dibattimento valutare) determinante - come nel caso di specie - una assoluta amnesia sui fatti di causa. Se ne ha conferma, del resto, anche dal coordinamento sistematico dell'art. 512, con il terzo comma dell'art. 195, il quale espressamente prevede lo strumento della testimonianza indiretta (anche della polizia giudiziaria) in caso di infermita' del teste diretto che ne renda impossibile l'esame. Vengono quindi meno le censure di incostituzionalita' avanzate in base all'assunto che nell'ipotesi suddetta la lettura in dibattimento non fosse consentita. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., degli artt. 512 e 514 cod. proc. pen.). - Sulla illegittimita' costituzionale del divieto di testimonianza indiretta per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, S. n. 24/1992. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte