Ordinanza 22/1995 (ECLI:IT:COST:1995:22)
Massima numero 21222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 22/95. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - ESCLUSIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO PRETORILE E IMPUTATI NEL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come la Corte ha avuto occasione di rilevare, la direttiva espressa al n. 1 della legge di delega per il codice di procedura penale fissa gia' il principio della massima semplificazione del processo, con la conseguenza che i "criteri di massima semplificazione" richiesti dalla direttiva n. 103 per i procedimenti innanzi al pretore non possono che tradursi in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei meccanismi previsti in via generale per il procedimento avanti il tribunale, e d'altra parte, pur con la massima semplificazione, e' garantito in ogni caso all'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il diritto alla immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita'. Non puo' percio' dirsi che - come sostenuto dal giudice "a quo" - le disposizioni della legge di delega (art. 2, n. 103) e del codice (art. 554) che riguardo al processo pretorile rispettivamente prevedono la esclusione dell'udienza preliminare e la emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, diano luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento degli imputati in tale processo rispetto agli imputati nei procedimenti innanzi al tribunale, in quanto, nei primi, non garantirebbero il diritto del cittadino di non essere tratto in giudizio sulla base di un'accusa infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, n. 103, legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 554 cod. proc. pen.). - Sul principio di massima semplificazione nel processo pretorile, v. S. n. 123/1993. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte