Ordinanza 24/1995 (ECLI:IT:COST:1995:24)
Massima numero 21249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Titolo
ORD. 24/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI SOLLEVATE NEL CORSO DI GIUDIZIO CAUTELARE SOSPESO IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA CORTE - AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.
ORD. 24/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI SOLLEVATE NEL CORSO DI GIUDIZIO CAUTELARE SOSPESO IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA CORTE - AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.
Testo
Il provvedimento con il quale il giudice 'a quo' (nella specie il T.A.R. della Sicilia) dispone la sospensione temporanea degli atti impugnati fino alla ripresa del giudizio cautelare - successiva alla pronuncia della Corte - per il suo carattere interinale, non determina l'esaurimento del potere del giudice stesso nella fase cautelare del giudizio ne', quindi, il venir meno del requisito della rilevanza della sollevata questione. (Sulla base di tale principio e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alle questioni di legittimita' degli artt. 8, secondo comma e 3, sesto comma, d.l. 19 novembre 1992, n. 440; 14, secondo e quarto comma, d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 38; 3, sesto comma e 9, primo comma, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, in legge 19 marzo 1993, n. 68, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost.) incentrate sull'obbligo dei Comuni, nella gestione di taluni servizi, e in particolare del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di coprirne i costi, almeno per il 50%, con le relative tasse. - Cfr. sent. n. 444/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Il provvedimento con il quale il giudice 'a quo' (nella specie il T.A.R. della Sicilia) dispone la sospensione temporanea degli atti impugnati fino alla ripresa del giudizio cautelare - successiva alla pronuncia della Corte - per il suo carattere interinale, non determina l'esaurimento del potere del giudice stesso nella fase cautelare del giudizio ne', quindi, il venir meno del requisito della rilevanza della sollevata questione. (Sulla base di tale principio e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alle questioni di legittimita' degli artt. 8, secondo comma e 3, sesto comma, d.l. 19 novembre 1992, n. 440; 14, secondo e quarto comma, d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 38; 3, sesto comma e 9, primo comma, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, in legge 19 marzo 1993, n. 68, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost.) incentrate sull'obbligo dei Comuni, nella gestione di taluni servizi, e in particolare del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di coprirne i costi, almeno per il 50%, con le relative tasse. - Cfr. sent. n. 444/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte