Ordinanza 24/1995 (ECLI:IT:COST:1995:24)
Massima numero 21253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Massime associate alla pronuncia:  21249  21250  21251


Titolo
ORD. 24/95 D. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ENTI LOCALI - COMUNI - GESTIONE DI TALUNI SERVIZI - OBBLIGO DI COPERTURA DEI COSTI, IN MISURE FISSATE PERCENTUALMENTE, CON LE RELATIVE TASSE - TRASMISSIONE DI APPOSITA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'OSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - RISPETTO DEL TERMINE DEL 31 MARZO 1993 - SANZIONI - PERDITA DELLA QUOTA DEL FONDO PEREQUATIVO PER LA FINANZA LOCALE, ATTRIBUITA A TITOLO PROVVISORIO - LAMENTATA BREVITA' DEL PREDETTO TERMINE, IN RELAZIONE AL COMPLESSO 'ITER' PROCEDIMENTALE STABILITO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 9, primo comma, d.l. n. 8 del 1993, fissando un periodo di quattro mesi a disposizione dei comuni per il perfezionamento degli atti di ridefinizione delle tariffe di taluni servizi, non risulta, in relazione ai tempi ordinari di adozione delle tariffe, viziato da irragionevolezza, tenuto conto del grado di discrezionalita' spettante in materia al legislatore e della funzione sollecitatoria della normaiva impugnata, volta a disincentivare i ritardi nell'azione amministrativa da parte degli enti locali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, sesto comma, e 9, primo comma, d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. con modif. in l. 19 marzo 1993, n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte