Ordinanza 25/1995 (ECLI:IT:COST:1995:25)
Massima numero 21225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Massime associate alla pronuncia:
21229
Titolo
ORD. 25/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI ENTE ASSOCIATIVO NON PARTE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.
ORD. 25/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI ENTE ASSOCIATIVO NON PARTE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, non e' ammesso l'intervento in giudizio di un ente associativo che non abbia assunto la qualita' di parte del giudizio 'a quo'. (In base a tale principio, nella specie, riguardo alla questione sollevata per la non configurabilita', nella nuova normativa della caccia, del furto venatorio, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio della Federazione italiana della caccia). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, non e' ammesso l'intervento in giudizio di un ente associativo che non abbia assunto la qualita' di parte del giudizio 'a quo'. (In base a tale principio, nella specie, riguardo alla questione sollevata per la non configurabilita', nella nuova normativa della caccia, del furto venatorio, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio della Federazione italiana della caccia). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25