Sentenza 27/1995 (ECLI:IT:COST:1995:27)
Massima numero 21254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 27/95. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - SUCCESSIVO INIZIO DI NUOVO PROCEDIMENTO, PER LO STESSO FATTO, CON EMISSIONE DI DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO, SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - FACOLTA' DI RILEVARE O ECCEPIRE LA NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE FORMULATA IN BASE AD ERRONEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - ESISTENZA NELL'ORDINAMENTO DI RIMEDIO, ANCHE SE DIVERSO DA QUELLO PROPOSTO DAL GIUDICE 'A QUO', ATTO AD IMPEDIRE, NELL'IPOTESI 'DE QUA', L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA.

Testo
Diversamente dal previgente ordinamento processuale, il nuovo codice di rito penale assegna una efficacia (limitatamente) preclusiva al provvedimento di archiviazione, emesso il quale, a norma dell'art. 414, l'inizio di un nuovo procedimento e' subordinato a un provvedimento autorizzatorio del giudice. E poiche' caratteristica indefettibile di ogni ipotesi di preclusione e' quella di rendere improduttivi di effetti l'atto e l'attivita' preclusi, ed e' naturalmente compito del giudice sancire tale inefficacia, ne consegue che, qualora il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale in ordine al medesimo fatto per il quale sia stata precedentemente disposta l'archiviazione, provvedendo (come nella specie) a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, e all'avvio di ulteriori indagini preliminari conclusesi con l'emissione del decreto di citazione a giudizio, senza previamente richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione, il giudice, in mancanza del presupposto del procedere, non puo' che prenderne atto, dichiarando con sentenza che "l'azione penale non doveva essere iniziata " (cfr. artt. 529, 469, 425, nonche', sia pure in termini formalmente non identici, art. 129, cod. proc. pen.). Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa - riguardo al procedimento davanti al pretore - all'art. 555, secondo comma, cod. proc. pen., in base agli errati presupposti che, da un lato, nell'ipotesi in questione, l'ordinamento non contemplasse alcuna sanzione processuale e, dall'altro, che per ovviare a tale "anomalia" dovesse introdursi il rimedio - peraltro sicuramente inadeguato - della previsione di una specifica causa di nullita' del decreto di citazione a giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 555, secondo comma, - in relazione all'art. 414 - cod. proc. pen.). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte