Sentenza 28/1995 (ECLI:IT:COST:1995:28)
Massima numero 21255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Titolo
SENT. 28/95 A. LAVORO (TUTELA DEL) - LEGGE N. 943 DEL 1986 - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI LEGALMENTE RESIDENTI IN ITALIA ED OCCUPATI - DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO CON CONIUGE E FIGLI A CARICO MINORI - CITTADINA EXTRACOMUNITARIA CHE PRESTI IN ITALIA LAVORO ALL'INTERNO DELLA PROPRIA FAMIGLIA - RITENUTA ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LA CONTROVERSIA 'DE QUA' AVREBBE POTUTO RISOLVERSI , SENZA NECESSITA' DI INVESTIRE LA NORMA IMPUGNATA, CON APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI - REIEZIONE.
SENT. 28/95 A. LAVORO (TUTELA DEL) - LEGGE N. 943 DEL 1986 - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI LEGALMENTE RESIDENTI IN ITALIA ED OCCUPATI - DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO CON CONIUGE E FIGLI A CARICO MINORI - CITTADINA EXTRACOMUNITARIA CHE PRESTI IN ITALIA LAVORO ALL'INTERNO DELLA PROPRIA FAMIGLIA - RITENUTA ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LA CONTROVERSIA 'DE QUA' AVREBBE POTUTO RISOLVERSI , SENZA NECESSITA' DI INVESTIRE LA NORMA IMPUGNATA, CON APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI - REIEZIONE.
Testo
Gli istituti del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39) e del ricongiungimento familiare di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, hanno una 'ratio' del tutto diversa, giacche', mentre per il primo ha natura temporanea ed e' rinnovabile solo a discrezione dell'amministrazione, il ricongiungimento e' invece configurato come un diritto del lavoratore immigrato e, a determinate condizioni, dura per lo stesso periodo per il quale e' ammesso il lavoratore. Percio', in ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti del citato art. 4 per la ritenuta esclusione dal novero dei lavoratori immigrati occupati aventi diritto al ricongiungimento familiare, della lavoratrice extracomunitaria che lavori nell'ambito della propria famiglia, va respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura di Stato sull'assunto che la possibilita' del permesso di soggiorno per motivi familiari avrebbe reso inutile la richiesta estensione della applicabilita' al caso della disposizione impugnata. - V. la seguente massima B. red.: S.P.
Gli istituti del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39) e del ricongiungimento familiare di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, hanno una 'ratio' del tutto diversa, giacche', mentre per il primo ha natura temporanea ed e' rinnovabile solo a discrezione dell'amministrazione, il ricongiungimento e' invece configurato come un diritto del lavoratore immigrato e, a determinate condizioni, dura per lo stesso periodo per il quale e' ammesso il lavoratore. Percio', in ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti del citato art. 4 per la ritenuta esclusione dal novero dei lavoratori immigrati occupati aventi diritto al ricongiungimento familiare, della lavoratrice extracomunitaria che lavori nell'ambito della propria famiglia, va respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura di Stato sull'assunto che la possibilita' del permesso di soggiorno per motivi familiari avrebbe reso inutile la richiesta estensione della applicabilita' al caso della disposizione impugnata. - V. la seguente massima B. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte