Sentenza 28/1995 (ECLI:IT:COST:1995:28)
Massima numero 21256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 19/01/1995; Pubblicazione in G. U. 25/01/1995
Titolo
SENT. 28/95 B. FAMIGLIA - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA ED OCCUPATI - RICONGIUNGIMENTO CON IL CONIUGE E CON I FIGLI MINORI - PREVISIONE, CON AUTONOMA RILEVANZA, NELLA LEGGE N. 943 DEL 1986 - GARANZIA IN NORME DELLA COSTITUZIONE COME DIRITTO FONDAMENTALE.
SENT. 28/95 B. FAMIGLIA - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA ED OCCUPATI - RICONGIUNGIMENTO CON IL CONIUGE E CON I FIGLI MINORI - PREVISIONE, CON AUTONOMA RILEVANZA, NELLA LEGGE N. 943 DEL 1986 - GARANZIA IN NORME DELLA COSTITUZIONE COME DIRITTO FONDAMENTALE.
Testo
Gli artt. 4, primo comma, e 11, terzo comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, (sugli extracomunitari immigrati) pur essendo ricompresi in una normativa volta principalmente alla tutela dei lavoratori subordinati, nel prevedere che lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia, ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonche' con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana e che costoro, una volta legalmente residenti in Italia non possono essere privati del permesso di soggiorno nel caso in cui il lavoratore immigrato perda il posto di lavoro, assumono un'autonoma rilevanza, attribuendo al lavoratore immigrato un vero e proprio diritto al ricongiungimento della sua famiglia, in tal modo garantendo un'esigenza - la convivenza del nucleo familiare - che si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare ai figli minori, anche se, per la necessita' di realizzare un corretto bilanciamento con altri valori dotati di pari tutela, il ricongiungimento e' collegato alla condizione che lo straniero immigrato sia in grado di assicurare ai propri familiari "normali condizioni di vita". Il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e quindi tenerli con se', e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unita' della famiglia, sono infatti diritti fondamentali della persona, che percio' spettano in via di principio anche agli stranieri contemplati dalla legge 'de qua'. red.: S.P.
Gli artt. 4, primo comma, e 11, terzo comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, (sugli extracomunitari immigrati) pur essendo ricompresi in una normativa volta principalmente alla tutela dei lavoratori subordinati, nel prevedere che lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia, ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonche' con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana e che costoro, una volta legalmente residenti in Italia non possono essere privati del permesso di soggiorno nel caso in cui il lavoratore immigrato perda il posto di lavoro, assumono un'autonoma rilevanza, attribuendo al lavoratore immigrato un vero e proprio diritto al ricongiungimento della sua famiglia, in tal modo garantendo un'esigenza - la convivenza del nucleo familiare - che si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare ai figli minori, anche se, per la necessita' di realizzare un corretto bilanciamento con altri valori dotati di pari tutela, il ricongiungimento e' collegato alla condizione che lo straniero immigrato sia in grado di assicurare ai propri familiari "normali condizioni di vita". Il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e quindi tenerli con se', e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unita' della famiglia, sono infatti diritti fondamentali della persona, che percio' spettano in via di principio anche agli stranieri contemplati dalla legge 'de qua'. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte