Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Massime associate alla pronuncia:  21561  21563  21564  21565  21566  21567  21568  21582  21583  21584  21585  21586  21587  21588  21589  21590  21591  21592  21593  21594  21595  21596  21597  21598  21599  21600  21601  21602  21603


Titolo
SENT. 29/95 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE AVVERSO LEGGI DELLO STATO - IMPUGNAZIONE DI UN DECRETO-LEGGE (E DELLA RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE) PER ASSERITA INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI NECESSITA' E URGENZA RICHIESTI DALL'ART. 77 COST. - PROSPETTAZIONE DI VIZI NON IMPLICANTI LESIONE DIRETTA DELLE SFERE DI COMPETENZA ATTRIBUITE ALLE REGIONI - DIFETTO DELL'INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI SOLLEVATE.

Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, l'interesse a ricorrere delle regioni e' qualificato dalla finalita' di ripristinare l'integrita' delle competenze ad esse costituzionalmente garantite, onde le regioni stesse non possono legittimamente far valere presunte violazioni di norme costituzionali regolanti l'esercizio di un potere governativo, come quelle che abilitano il Governo ad adottare decreti-legge soltanto in presenza di situazioni di necessita' e urgenza, le quali non comportano, di per se', alcuna lesione diretta delle sfere di competenza costituzionalmente attribuite alle medesime regioni. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' dell'intero decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, e della relativa legge di conversione 14 gennaio 1994 n. 19, sollevate dalla regione Valle d'aosta sotto il profilo della mancanza dei presupposti di necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte