Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Massime associate alla pronuncia:  21561  21562  21563  21564  21566  21567  21568  21582  21583  21584  21585  21586  21587  21588  21589  21590  21591  21592  21593  21594  21595  21596  21597  21598  21599  21600  21601  21602  21603


Titolo
SENT. 29/95 E. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI GIURISDIZIONALI - ISTITUZIONE DI SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - IPOTIZZATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE DI SOLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI PRIMO GRADO IN CIASCUNA REGIONE - DIFETTO DELL'INTERESSE A RICORRERE (NON ESSENDO LE REGIONI TITOLARI DI COMPETENZE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Le regioni non possono lamentarsi di pretese lesioni di attribuzioni che non possiedono, come nella specie quelle in materia di organizzazione giudiziaria. Conseguentemente, e' inammissibile - per carenza di interesse a ricorrere - la questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Valle d'Aosta avverso la prevista istituzione di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale; e cio' a prescindere dal fatto che la previsione dell'art. 125 Cost., concernente l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado su base regionale, non preclude al legislatore statale di istituire sezioni giurisdizionali - della Corte dei conti o di altra magistratura - aventi circoscrizioni coincidenti con i territori regionali. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma primo, del d.l. 15 novembre 1993 n. 453, conv. con modif. nella l. n. 19 del 1994, sollevata in riferimento all'art. 125, comma secondo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125  co. 2

Altri parametri e norme interposte