Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 E. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI GIURISDIZIONALI - ISTITUZIONE DI SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - IPOTIZZATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE DI SOLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI PRIMO GRADO IN CIASCUNA REGIONE - DIFETTO DELL'INTERESSE A RICORRERE (NON ESSENDO LE REGIONI TITOLARI DI COMPETENZE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 29/95 E. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI GIURISDIZIONALI - ISTITUZIONE DI SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - IPOTIZZATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE DI SOLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI PRIMO GRADO IN CIASCUNA REGIONE - DIFETTO DELL'INTERESSE A RICORRERE (NON ESSENDO LE REGIONI TITOLARI DI COMPETENZE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Le regioni non possono lamentarsi di pretese lesioni di attribuzioni che non possiedono, come nella specie quelle in materia di organizzazione giudiziaria. Conseguentemente, e' inammissibile - per carenza di interesse a ricorrere - la questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Valle d'Aosta avverso la prevista istituzione di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale; e cio' a prescindere dal fatto che la previsione dell'art. 125 Cost., concernente l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado su base regionale, non preclude al legislatore statale di istituire sezioni giurisdizionali - della Corte dei conti o di altra magistratura - aventi circoscrizioni coincidenti con i territori regionali. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma primo, del d.l. 15 novembre 1993 n. 453, conv. con modif. nella l. n. 19 del 1994, sollevata in riferimento all'art. 125, comma secondo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Le regioni non possono lamentarsi di pretese lesioni di attribuzioni che non possiedono, come nella specie quelle in materia di organizzazione giudiziaria. Conseguentemente, e' inammissibile - per carenza di interesse a ricorrere - la questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Valle d'Aosta avverso la prevista istituzione di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale; e cio' a prescindere dal fatto che la previsione dell'art. 125 Cost., concernente l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado su base regionale, non preclude al legislatore statale di istituire sezioni giurisdizionali - della Corte dei conti o di altra magistratura - aventi circoscrizioni coincidenti con i territori regionali. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma primo, del d.l. 15 novembre 1993 n. 453, conv. con modif. nella l. n. 19 del 1994, sollevata in riferimento all'art. 125, comma secondo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
co. 2
Altri parametri e norme interposte