Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 H. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTI INNANZI ALLE SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI - RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINQUISTICHE - ESPRESSA PREVISIONE PER LA SOLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATUTARIA SULL'USO DELLA LINGUA FRANCESE NELLA MEDESIMA REGIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 29/95 H. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTI INNANZI ALLE SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI - RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINQUISTICHE - ESPRESSA PREVISIONE PER LA SOLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATUTARIA SULL'USO DELLA LINGUA FRANCESE NELLA MEDESIMA REGIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1, comma secondo, del d.l. n. 453 del 1993, in quanto circoscrive al territorio del Trentino-Alto Adige l'applicabilita' della speciale garanzia di tutela delle minoranze linguistiche nei procedimenti innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, non puo' essere in alcun modo interpretato come diretto a precludere l'applicazione, nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta, delle norme che assicurano la tutela delle minoranze linguistiche e, in particolare, l'uso della lingua francese nelle amministrazioni statali operanti nella Regione e negli atti pubblici, eccettuati i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma secondo, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. con modif., nella l. 14 gennaio 1994, n. 19). - Nel senso che le garanzie previste dagli Statuti speciali (e dalle relative norme di attuazione) a protezione delle minoranze linguistiche sono autonomamente applicabili, indipendentemente dal richiamo nelle leggi statali, v., ad es., S. nn. 3/1991, 224/1990, 85/1990, 585/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 1, comma secondo, del d.l. n. 453 del 1993, in quanto circoscrive al territorio del Trentino-Alto Adige l'applicabilita' della speciale garanzia di tutela delle minoranze linguistiche nei procedimenti innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, non puo' essere in alcun modo interpretato come diretto a precludere l'applicazione, nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta, delle norme che assicurano la tutela delle minoranze linguistiche e, in particolare, l'uso della lingua francese nelle amministrazioni statali operanti nella Regione e negli atti pubblici, eccettuati i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma secondo, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. con modif., nella l. 14 gennaio 1994, n. 19). - Nel senso che le garanzie previste dagli Statuti speciali (e dalle relative norme di attuazione) a protezione delle minoranze linguistiche sono autonomamente applicabili, indipendentemente dal richiamo nelle leggi statali, v., ad es., S. nn. 3/1991, 224/1990, 85/1990, 585/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 38
Altri parametri e norme interposte