Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Massime associate alla pronuncia:  21561  21562  21563  21564  21565  21566  21567  21568  21583  21584  21585  21586  21587  21588  21589  21590  21591  21592  21593  21594  21595  21596  21597  21598  21599  21600  21601  21602  21603


Titolo
SENT. 29/95 I. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' - MODIFICAZIONI RECATE DALLA LEGGE N. 20 DEL 1994 - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - IPOTIZZATO ASSOGGETTAMENTO DEGLI ATTI DELLA REGIONE STESSA (NONCHE' DEGLI ENTI PUBBLICI DA ESSA DIPENDENTI O IN ESSA OPERANTI) AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA CORTE DEI CONTI - CONSEGUENTE DENUNCIATO CONTRASTO CON LE PREVISIONI STATUTARIE IN TEMA DI CONTROLLI DI LEGITTIMITA' - ERRONEITA' DELL'ASSUNTO INTERPRETATIVO SU CUI E' BASATA LA CENSURA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI SOLLEVATE.

Testo
L'art. 3, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 20 del 1994, non estende il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti agli enti nei cui confronti quel controllo non era previsto in precedenza, ma opera, piuttosto, una modificazione delle forme e dei limiti oggettivi del medesimo controllo, lasciando chiaramente intendere che risultano sottoposti alle verifiche della Corte dei conti, secondo la disciplina riformata, soltanto gli atti dei medesimi enti per l'innanzi assoggettati al predetto controllo, enti fra i quali non rientrano la Regione Valle d'Aosta, gli enti pubblici da essa dipendenti e gli enti locali in essa operanti. Pertanto le questioni di costituzionalita'sollevate dalla medesima Regione sull'erroneo presupposto interpretativo che la normativa impugnata istituirebbe un sistema di controllo ulteriore e diverso, rispetto a quello previsto dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, vanno dichiarate infondate. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dei primi tre commi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 3, 100 e 116 Cost., nonche' agli artt. 2 lett. a) ed f), 3, lett. f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del predetto Statuto speciale). - Nel senso che la nuova disciplina sul controllo preventivo della Corte dei conti si applica, invece, agli atti della Regione siciliana (in virtu' del rinvio "dinamico" alle leggi dello Stato, posto dall'art. 23 dello Statuto di detta Regione), v. S. n. 40/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 116

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

statuto regione Valle d'Aosta  art. 5

statuto regione Valle d'Aosta  art. 6

statuto regione Valle d'Aosta  art. 7

statuto regione Valle d'Aosta  art. 8

statuto regione Valle d'Aosta  art. 9

statuto regione Valle d'Aosta  art. 10

statuto regione Valle d'Aosta  art. 11

statuto regione Valle d'Aosta  art. 43

statuto regione Valle d'Aosta  art. 44

statuto regione Valle d'Aosta  art. 45

statuto regione Valle d'Aosta  art. 46

Altri parametri e norme interposte