Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 M. REGIONI IN GENERE - CONTROLLI NELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - PREVISIONE COSTITUZIONALE O STATUTARIA DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUI SINGOLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - CARATTERE NON "TASSATIVO" - CONSEGUENTE POSSIBILITA', PER IL LEGISLATORE ORDINARIO, DI ISTITUIRE UN CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RISPONDENZA DI TALE CONTROLLO AI PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERALE.
SENT. 29/95 M. REGIONI IN GENERE - CONTROLLI NELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - PREVISIONE COSTITUZIONALE O STATUTARIA DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUI SINGOLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - CARATTERE NON "TASSATIVO" - CONSEGUENTE POSSIBILITA', PER IL LEGISLATORE ORDINARIO, DI ISTITUIRE UN CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RISPONDENZA DI TALE CONTROLLO AI PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERALE.
Testo
L'art. 125 Cost. e le analoghe disposizioni degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, pur esprimendo un'opzione generale a favore del controllo (essenzialmente esterno) di legittimita' sui singoli atti amministrativi regionali, non precludono al legislatore ordinario la possibilita' di istituire - nei confronti delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle regionali - un controllo successivo sulla gestione, che abbia ad oggetto l'attivita' amministrativa nel suo concreto e complessivo svolgimento, e che sia eseguito non gia' in rapporto a parametri di stretta legalita', ma in riferimento ai risultati raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio. Tale controllo risponde, invero, al disegno costituzionale della pubblica amministrazione in generale, delineato dai principi del buon andamento, della responsabilita' dei funzionari, del tendenziale equilibrio di bilancio e del coordinamento dell'autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato (artt. 97, 28, 81 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 125 Cost. e le analoghe disposizioni degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, pur esprimendo un'opzione generale a favore del controllo (essenzialmente esterno) di legittimita' sui singoli atti amministrativi regionali, non precludono al legislatore ordinario la possibilita' di istituire - nei confronti delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle regionali - un controllo successivo sulla gestione, che abbia ad oggetto l'attivita' amministrativa nel suo concreto e complessivo svolgimento, e che sia eseguito non gia' in rapporto a parametri di stretta legalita', ma in riferimento ai risultati raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio. Tale controllo risponde, invero, al disegno costituzionale della pubblica amministrazione in generale, delineato dai principi del buon andamento, della responsabilita' dei funzionari, del tendenziale equilibrio di bilancio e del coordinamento dell'autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato (artt. 97, 28, 81 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 58
statuto regione Valle d'Aosta
art. 44
statuto regione Valle d'Aosta
art. 45
statuto regione Valle d'Aosta
art. 46
Altri parametri e norme interposte