Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 N. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE O STATUTARIA DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - ESCLUSIONE (STANTE IL CARATTERE NON TASSATIVO DELLA SUDDETTA PREVISIONE) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 29/95 N. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE COSTITUZIONALE O STATUTARIA DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI - ESCLUSIONE (STANTE IL CARATTERE NON TASSATIVO DELLA SUDDETTA PREVISIONE) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
La legge n. 20 del 1994, istituendo un controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle regionali, non si pone in contrasto con l'art. 125 ne' con le analoghe disposizioni degli Statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, atteso che la previsione costituzionale o statutaria del controllo di legittimita' sugli atti amministrativi regionali non ha carattere "tassativo", nel senso di escludere la possibilita' di forme diverse ed ulteriori di controllo. L'innovazione legislativa risulta, bensi', coerente con l'evoluzione normativa in materia di controlli e di contabilita' pubblica, diretta a configurare una comprensiva programmazione di bilancio, nella quale le quantificazioni finanziarie risultino basate sulla individuazione degli obiettivi da perseguire e sulla determinazione dei mezzi e dei processi ritenuti piu' idonei al loro raggiungimento sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicita'. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 125 Cost., agli artt. 44, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed all'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia - delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto ed ottavo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sotto il profilo dell'estensione oggettiva del controllo di gestione ivi previsto). - Sull'evoluzione legislativa in materia di controlli sulle regioni, v. S. n. 343/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
La legge n. 20 del 1994, istituendo un controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle regionali, non si pone in contrasto con l'art. 125 ne' con le analoghe disposizioni degli Statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, atteso che la previsione costituzionale o statutaria del controllo di legittimita' sugli atti amministrativi regionali non ha carattere "tassativo", nel senso di escludere la possibilita' di forme diverse ed ulteriori di controllo. L'innovazione legislativa risulta, bensi', coerente con l'evoluzione normativa in materia di controlli e di contabilita' pubblica, diretta a configurare una comprensiva programmazione di bilancio, nella quale le quantificazioni finanziarie risultino basate sulla individuazione degli obiettivi da perseguire e sulla determinazione dei mezzi e dei processi ritenuti piu' idonei al loro raggiungimento sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicita'. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 125 Cost., agli artt. 44, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed all'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia - delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto ed ottavo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sotto il profilo dell'estensione oggettiva del controllo di gestione ivi previsto). - Sull'evoluzione legislativa in materia di controlli sulle regioni, v. S. n. 343/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 58
statuto regione Valle d'Aosta
art. 44
statuto regione Valle d'Aosta
art. 45
statuto regione Valle d'Aosta
art. 46
Altri parametri e norme interposte