Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 O. CORTE DEI CONTI - CONFIGURAZIONE A LIVELLO COSTITUZIONALE COME ORGANO DI CONTROLLO IMPARZIALE, IN POSIZIONE DI INDIPENDENZA E DI "NEUTRALITA'" - RUOLO COMPLESSIVO AD ESSA ATTRIBUITO DALLA PRASSI GIURISPRUDENZIALE E DALLE LEGGI DI ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE - ORGANO IMPARZIALE, GARANTE (AL SERVIZIO DELLO STATO-COMUNITA') DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SETTORE PUBBLICO (STATALE, REGIONALE E LOCALE) E DELLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE COLLETTIVE.
SENT. 29/95 O. CORTE DEI CONTI - CONFIGURAZIONE A LIVELLO COSTITUZIONALE COME ORGANO DI CONTROLLO IMPARZIALE, IN POSIZIONE DI INDIPENDENZA E DI "NEUTRALITA'" - RUOLO COMPLESSIVO AD ESSA ATTRIBUITO DALLA PRASSI GIURISPRUDENZIALE E DALLE LEGGI DI ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE - ORGANO IMPARZIALE, GARANTE (AL SERVIZIO DELLO STATO-COMUNITA') DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SETTORE PUBBLICO (STATALE, REGIONALE E LOCALE) E DELLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE COLLETTIVE.
Testo
La Corte dei conti, come organo previsto dalla Costituzione in posizione di indipendenza e di "neutralita'" al fine di svolgere imparzialmente il controllo sul rispetto della legittimita' da parte degli atti amministrativi e sulla corretta gestione finanziaria, e' venuta ad assumere, in forza della prassi giurisprudenziale e delle leggi di attuazione della Costituzione, il ruolo complessivo, di organo posto al servizio dello Stato-comunita' (e non gia' soltanto dallo Stato- governo) quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico (sia statale, sia regionale e locale), e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita'. red.: L.I. rev.: S.P.
La Corte dei conti, come organo previsto dalla Costituzione in posizione di indipendenza e di "neutralita'" al fine di svolgere imparzialmente il controllo sul rispetto della legittimita' da parte degli atti amministrativi e sulla corretta gestione finanziaria, e' venuta ad assumere, in forza della prassi giurisprudenziale e delle leggi di attuazione della Costituzione, il ruolo complessivo, di organo posto al servizio dello Stato-comunita' (e non gia' soltanto dallo Stato- governo) quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico (sia statale, sia regionale e locale), e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita'. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
Altri parametri e norme interposte