Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 P. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE DEL SUDDETTO CONTROLLO AD UN ORGANO STATALE, IN CONTRAPPOSIZIONE ALLE AUTONOMIE REGIONALI - ESCLUSIONE (STANTE IL CARATTERE "COLLABORATIVO" DEL CONTROLLO AFFIDATO ALLA CORTE DEI CONTI) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 29/95 P. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE DEL SUDDETTO CONTROLLO AD UN ORGANO STATALE, IN CONTRAPPOSIZIONE ALLE AUTONOMIE REGIONALI - ESCLUSIONE (STANTE IL CARATTERE "COLLABORATIVO" DEL CONTROLLO AFFIDATO ALLA CORTE DEI CONTI) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'imputazione alla Corte dei conti, da parte della legge n. 20 del 1994, del controllo sulla gestione esercitabile anche nei confronti delle amministrazioni regionali non puo' essere considerata come l'attribuzione di un potere statale che si contrappone alle autonomie delle regioni, ma come la previsione di un compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall'art. 97 Cost., quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalita', imparzialita' ed efficienza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 125 Cost., agli artt. 44, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed all'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia - delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sotto il profilo dell'attribuzione alla Corte dei conti del controllo di gestione ivi previsto). red.: L.I. rev.: S.P.
L'imputazione alla Corte dei conti, da parte della legge n. 20 del 1994, del controllo sulla gestione esercitabile anche nei confronti delle amministrazioni regionali non puo' essere considerata come l'attribuzione di un potere statale che si contrappone alle autonomie delle regioni, ma come la previsione di un compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall'art. 97 Cost., quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalita', imparzialita' ed efficienza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 125 Cost., agli artt. 44, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed all'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia - delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sotto il profilo dell'attribuzione alla Corte dei conti del controllo di gestione ivi previsto). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 58
statuto regione Valle d'Aosta
art. 44
statuto regione Valle d'Aosta
art. 45
statuto regione Valle d'Aosta
art. 46
Altri parametri e norme interposte