Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 Q. CORTE DEI CONTI- FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., SUL PRESUPPOSTO DELLA RITENUTA "TASSATIVITA'" DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE NEI CONFRONTI DELLE REGIONI - ESCLUSIONE (STANTE L'ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 29/95 Q. CORTE DEI CONTI- FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., SUL PRESUPPOSTO DELLA RITENUTA "TASSATIVITA'" DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE NEI CONFRONTI DELLE REGIONI - ESCLUSIONE (STANTE L'ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Una volta riconosciuto che l'art. 125 Cost. non preclude l'istituzione, con legge statale del controllo sulla gestione delle amministrazioni anche regionali, deve escludersi la sussistenza dei profili di lesione dell'autonomia regionale e del principio di buon andamento della p.a. dedotti dalle regioni ricorrenti in base all'erroneo assunto del carattere "tassativo" della previsione contenuta nel suddetto art. 125. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 Cost., all'art. 4 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, nonche' agli artt. 2, 3, 4 e al titolo III dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.
Una volta riconosciuto che l'art. 125 Cost. non preclude l'istituzione, con legge statale del controllo sulla gestione delle amministrazioni anche regionali, deve escludersi la sussistenza dei profili di lesione dell'autonomia regionale e del principio di buon andamento della p.a. dedotti dalle regioni ricorrenti in base all'erroneo assunto del carattere "tassativo" della previsione contenuta nel suddetto art. 125. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 Cost., all'art. 4 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, nonche' agli artt. 2, 3, 4 e al titolo III dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
statuto regione Valle d'Aosta
art. 0
Altri parametri e norme interposte