Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Massime associate alla pronuncia:  21561  21562  21563  21564  21565  21566  21567  21568  21582  21583  21584  21585  21586  21587  21588  21590  21591  21592  21593  21594  21595  21596  21597  21598  21599  21600  21601  21602  21603


Titolo
SENT. 29/95 R. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA - ASSERITA INDEBITA ASSIMILAZIONE DELLE REGIONI AGLI "ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA" (ART. 100 COST.) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'assoggettamento delle regioni, in base alla legge n. 20 del 1994, al controllo della Corte dei conti sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, non postula un'indebita assimilazione delle regioni stesse agli "enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", atteso che il suddetto controllo non costituisce attuazione dell'art. 100 Cost., bensi' trova il suo fondamento in un non irragionevole esercizio della discrezionalita' del legislatore, cui l'art. 125 Cost. non preclude l'istituzione di controlli diversi e ulteriori rispetto a quello di legittimita' sugli atti amministrativi regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 100, comma secondo, Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994, n. 20). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 100  co. 2

Altri parametri e norme interposte