Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 R. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA - ASSERITA INDEBITA ASSIMILAZIONE DELLE REGIONI AGLI "ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA" (ART. 100 COST.) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 29/95 R. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA - ASSERITA INDEBITA ASSIMILAZIONE DELLE REGIONI AGLI "ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA" (ART. 100 COST.) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'assoggettamento delle regioni, in base alla legge n. 20 del 1994, al controllo della Corte dei conti sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, non postula un'indebita assimilazione delle regioni stesse agli "enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", atteso che il suddetto controllo non costituisce attuazione dell'art. 100 Cost., bensi' trova il suo fondamento in un non irragionevole esercizio della discrezionalita' del legislatore, cui l'art. 125 Cost. non preclude l'istituzione di controlli diversi e ulteriori rispetto a quello di legittimita' sugli atti amministrativi regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 100, comma secondo, Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994, n. 20). red.: L.I. rev.: S.P.
L'assoggettamento delle regioni, in base alla legge n. 20 del 1994, al controllo della Corte dei conti sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, non postula un'indebita assimilazione delle regioni stesse agli "enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", atteso che il suddetto controllo non costituisce attuazione dell'art. 100 Cost., bensi' trova il suo fondamento in un non irragionevole esercizio della discrezionalita' del legislatore, cui l'art. 125 Cost. non preclude l'istituzione di controlli diversi e ulteriori rispetto a quello di legittimita' sugli atti amministrativi regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 100, comma secondo, Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994, n. 20). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
co. 2
Altri parametri e norme interposte