Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 S. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - OBBLIGO DELLA CORTE DEI CONTI DI RIFERIRE ANNUALMENTE AI CONSIGLI REGIONALI SULL'ESITO DEL CONTROLLO ESEGUITO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VENETO - DENUNCIATA ESTRAPOLAZIONE IRRAGIONEVOLE DEL MECCANISMO PREVISTO DALLA COSTITUZIONE RIGUARDO AI CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 29/95 S. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - OBBLIGO DELLA CORTE DEI CONTI DI RIFERIRE ANNUALMENTE AI CONSIGLI REGIONALI SULL'ESITO DEL CONTROLLO ESEGUITO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VENETO - DENUNCIATA ESTRAPOLAZIONE IRRAGIONEVOLE DEL MECCANISMO PREVISTO DALLA COSTITUZIONE RIGUARDO AI CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 3, comma sesto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - nella parte in cui stabilisce che la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, ai Consigli regionali sull'esito del controllo eseguito - non rappresenta un'irragionevole estrapolazione del meccanismo previsto dall'art. 100 Cost. in relazione ai controlli sugli enti statali, bensi' e' coerente con l'istituzione, consentita dall'art. 125 Cost., del controllo sulla gestione delle amministrazioni (anche) regionali, e con il ruolo assegnato alla Corte dei conti, nell'esercizio di tale controllo, quale organo ausiliario, sia dello Stato che delle regioni e degli enti locali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 125 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 3, comma sesto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - nella parte in cui stabilisce che la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, ai Consigli regionali sull'esito del controllo eseguito - non rappresenta un'irragionevole estrapolazione del meccanismo previsto dall'art. 100 Cost. in relazione ai controlli sugli enti statali, bensi' e' coerente con l'istituzione, consentita dall'art. 125 Cost., del controllo sulla gestione delle amministrazioni (anche) regionali, e con il ruolo assegnato alla Corte dei conti, nell'esercizio di tale controllo, quale organo ausiliario, sia dello Stato che delle regioni e degli enti locali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 125 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
co. 1
Altri parametri e norme interposte