Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Massime associate alla pronuncia:  21561  21562  21563  21564  21565  21566  21567  21568  21582  21583  21584  21585  21586  21587  21588  21589  21591  21592  21593  21594  21595  21596  21597  21598  21599  21600  21601  21602  21603


Titolo
SENT. 29/95 S. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - OBBLIGO DELLA CORTE DEI CONTI DI RIFERIRE ANNUALMENTE AI CONSIGLI REGIONALI SULL'ESITO DEL CONTROLLO ESEGUITO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VENETO - DENUNCIATA ESTRAPOLAZIONE IRRAGIONEVOLE DEL MECCANISMO PREVISTO DALLA COSTITUZIONE RIGUARDO AI CONTROLLI SUGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 3, comma sesto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - nella parte in cui stabilisce che la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, ai Consigli regionali sull'esito del controllo eseguito - non rappresenta un'irragionevole estrapolazione del meccanismo previsto dall'art. 100 Cost. in relazione ai controlli sugli enti statali, bensi' e' coerente con l'istituzione, consentita dall'art. 125 Cost., del controllo sulla gestione delle amministrazioni (anche) regionali, e con il ruolo assegnato alla Corte dei conti, nell'esercizio di tale controllo, quale organo ausiliario, sia dello Stato che delle regioni e degli enti locali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 125 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125  co. 1

Altri parametri e norme interposte