Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 T. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DI QUEST'ULTIMA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE STATUTARIA RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DA PARTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 29/95 T. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DI QUEST'ULTIMA - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA PREVISIONE STATUTARIA RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DA PARTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche - attribuito alla Corte dei conti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994 - ha carattere neutrale e imparziale, e non puo' quindi ritenersi precluso, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, dall'art. 29 del relativo Statuto speciale, il quale ultimo, prevedendo l'approvazione, da parte del Consiglio della Valle d'Aosta, del bilancio e del rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta, attribuisce all'organo regionale rappresentativo un controllo squisitamente politico nei confronti dell'"esecutivo". (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto e quinto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in riferimento all'art. 29 dello Statuto per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.
Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche - attribuito alla Corte dei conti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994 - ha carattere neutrale e imparziale, e non puo' quindi ritenersi precluso, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, dall'art. 29 del relativo Statuto speciale, il quale ultimo, prevedendo l'approvazione, da parte del Consiglio della Valle d'Aosta, del bilancio e del rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta, attribuisce all'organo regionale rappresentativo un controllo squisitamente politico nei confronti dell'"esecutivo". (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto e quinto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in riferimento all'art. 29 dello Statuto per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 29
Altri parametri e norme interposte