Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 U. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - RADICALE DIVERSITA', PER OGGETTO E STRUTTURA, RISPETTO AI CONTROLLI CONTABILI E DI LEGITTIMITA' - ELEMENTI DISTINTIVI - CONSEGUENZE.
SENT. 29/95 U. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - RADICALE DIVERSITA', PER OGGETTO E STRUTTURA, RISPETTO AI CONTROLLI CONTABILI E DI LEGITTIMITA' - ELEMENTI DISTINTIVI - CONSEGUENZE.
Testo
Il controllo "successivo" sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, demandato alla Corte dei conti dalla legge n. 20 del 1994, differisce sostanzialmente dai controlli contabili e di legittimita', giacche' non concerne i singoli atti 'ex ante' della loro conformita' alle leggi e al bilancio, ma riguarda l'attivita' amministrativa considerata nell'insieme dei suoi effetti operativi e sostanziali, e consiste nel confronto 'ex post' tra i risultati da essa effettivamente conseguiti e gli obiettivi fissati dal legislatore: con la conseguenza che - a differenza degli altri - il controllo sulla gestione non incide direttamente sull'efficacia giuridica dei singoli atti ne' assume rilievo diretto in ordine alla responsabilita' dei funzionari, ma riveste valenza collaborativa, essendo diretto precipuamente a stimolare - nell'amministrazione o ente controllato - processi di "autocorrezione" sia sul piano decisionale, gestionale e organizzativo, che su quello dei controlli interni. red.: L.I. rev.: S.P.
Il controllo "successivo" sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, demandato alla Corte dei conti dalla legge n. 20 del 1994, differisce sostanzialmente dai controlli contabili e di legittimita', giacche' non concerne i singoli atti 'ex ante' della loro conformita' alle leggi e al bilancio, ma riguarda l'attivita' amministrativa considerata nell'insieme dei suoi effetti operativi e sostanziali, e consiste nel confronto 'ex post' tra i risultati da essa effettivamente conseguiti e gli obiettivi fissati dal legislatore: con la conseguenza che - a differenza degli altri - il controllo sulla gestione non incide direttamente sull'efficacia giuridica dei singoli atti ne' assume rilievo diretto in ordine alla responsabilita' dei funzionari, ma riveste valenza collaborativa, essendo diretto precipuamente a stimolare - nell'amministrazione o ente controllato - processi di "autocorrezione" sia sul piano decisionale, gestionale e organizzativo, che su quello dei controlli interni. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte