Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/01/1995;  Decisione del  12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Massime associate alla pronuncia:  21561  21562  21563  21564  21565  21566  21567  21568  21582  21583  21584  21585  21586  21587  21588  21589  21590  21591  21592  21594  21595  21596  21597  21598  21599  21600  21601  21602  21603


Titolo
SENT. 29/95 V. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA EQUIVALENZA SOSTANZIALE DEL CONTROLLO DI GESTIONE A QUELLI CONTABILI E DI LEGITTIMITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Posto che il controllo sulla gestione previsto dalla legge n. 20 del 1994 differisce sostanzialmente - per oggetto, struttura ed effetti - dai controlli contabili e di legittimita', va respinta la doglianza proposta dalla Regione Emilia-Romagna in base all'erroneo assunto che la predetta legge estenderebbe surrettiziamente alle regioni il controllo contabile e di legittimita', esercitato in forma autoritativa e sovraordinata (anziche' in posizione collaborativa nell'interesse dell'ente controllato). (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto e quinto, legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118, primo comma, 119 e 125 Cost.). - V. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte