Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 V. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA EQUIVALENZA SOSTANZIALE DEL CONTROLLO DI GESTIONE A QUELLI CONTABILI E DI LEGITTIMITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 29/95 V. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSOGGETTAMENTO AD ESSO (ANCHE) DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA EQUIVALENZA SOSTANZIALE DEL CONTROLLO DI GESTIONE A QUELLI CONTABILI E DI LEGITTIMITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Posto che il controllo sulla gestione previsto dalla legge n. 20 del 1994 differisce sostanzialmente - per oggetto, struttura ed effetti - dai controlli contabili e di legittimita', va respinta la doglianza proposta dalla Regione Emilia-Romagna in base all'erroneo assunto che la predetta legge estenderebbe surrettiziamente alle regioni il controllo contabile e di legittimita', esercitato in forma autoritativa e sovraordinata (anziche' in posizione collaborativa nell'interesse dell'ente controllato). (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto e quinto, legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118, primo comma, 119 e 125 Cost.). - V. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Posto che il controllo sulla gestione previsto dalla legge n. 20 del 1994 differisce sostanzialmente - per oggetto, struttura ed effetti - dai controlli contabili e di legittimita', va respinta la doglianza proposta dalla Regione Emilia-Romagna in base all'erroneo assunto che la predetta legge estenderebbe surrettiziamente alle regioni il controllo contabile e di legittimita', esercitato in forma autoritativa e sovraordinata (anziche' in posizione collaborativa nell'interesse dell'ente controllato). (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto e quinto, legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118, primo comma, 119 e 125 Cost.). - V. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte