Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 X. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - "PROGRAMMI" E "CRITERI DI RIFERIMENTO" DEL CONTROLLO - DETERMINAZIONE ANNUALE DA PARTE DELLA STESSA CORTE DI CONTI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA MANCANZA DI PARAMETRI DI CONTROLLO PUNTUALMENTE PREDETERMINATI DALLA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 29/95 X. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - "PROGRAMMI" E "CRITERI DI RIFERIMENTO" DEL CONTROLLO - DETERMINAZIONE ANNUALE DA PARTE DELLA STESSA CORTE DI CONTI - RICORSI IN VIA PRINCIPALE DI ALCUNE REGIONI - DENUNCIATA MANCANZA DI PARAMETRI DI CONTROLLO PUNTUALMENTE PREDETERMINATI DALLA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'art. 3, comma quarto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, prevedendo che la Corte dei conti "definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo" sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, vale a razionalizzare e circoscrivere un controllo che, per il suo carattere essenzialmente empirico, non puo' essere predeterminato legislativamente in ogni suo aspetto; ne' tale impossibilta' logica puo' essere assunta a motivo di lesione dell'autonomia delle regioni assoggettate al controllo di gestione, atteso che gli eventuali scostamenti dai parametri e modelli operativi fissati dalla Corte dei conti non hanno incidenza diretta ne' sull'efficacia giuridica di singoli atti, ne' in ordine alla responsabilita' dei funzionari, ma sono immediatamente rilevanti solo al fine di attivare processi di "autocorrezione" delle pubbliche amministrazioni. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, comma quarto, ultima proposizione della legge n. 20 del 1994, sollevate in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 3, comma quarto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, prevedendo che la Corte dei conti "definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo" sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, vale a razionalizzare e circoscrivere un controllo che, per il suo carattere essenzialmente empirico, non puo' essere predeterminato legislativamente in ogni suo aspetto; ne' tale impossibilta' logica puo' essere assunta a motivo di lesione dell'autonomia delle regioni assoggettate al controllo di gestione, atteso che gli eventuali scostamenti dai parametri e modelli operativi fissati dalla Corte dei conti non hanno incidenza diretta ne' sull'efficacia giuridica di singoli atti, ne' in ordine alla responsabilita' dei funzionari, ma sono immediatamente rilevanti solo al fine di attivare processi di "autocorrezione" delle pubbliche amministrazioni. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, comma quarto, ultima proposizione della legge n. 20 del 1994, sollevate in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Altri parametri e norme interposte