Sentenza 29/1995 (ECLI:IT:COST:1995:29)
Massima numero 21595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/01/1995; Decisione del
12/01/1995
Deposito del 27/01/1995; Pubblicazione in G. U. 01/02/1995
Titolo
SENT. 29/95 Z. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - VERIFICA DEL "PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STABILITI DALLE LEGGI DI PRINCIPIO E DI PROGRAMMA" - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VENETO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA POLITICA REGIONALE - INTERPRETAZIONE "ADEGUATRICE" DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 29/95 Z. CORTE DEI CONTI - FUNZIONI DI CONTROLLO - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI - VERIFICA DEL "PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STABILITI DALLE LEGGI DI PRINCIPIO E DI PROGRAMMA" - RICORSO IN VIA PRINCIPALE DELLA REGIONE VENETO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA POLITICA REGIONALE - INTERPRETAZIONE "ADEGUATRICE" DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 3, comma quinto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - il quale stabilisce che "nei confronti delle amministrazioni regionali il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma" - va interpretato nel senso, non contrastante con la Costituzione, che il controllo avviene in riferimento agli obiettivi fissati dal legislatore regionale, e non gia' a quelli posti dalle leggi (di principio e di programma) dello Stato: ove interpretata in senso contrario, la disposizione risulterebbe, infatti, sicuramente lesiva dell'autonomia politico-legislativa costituzionalmente garantita alle regioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 3, comma quinto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - il quale stabilisce che "nei confronti delle amministrazioni regionali il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma" - va interpretato nel senso, non contrastante con la Costituzione, che il controllo avviene in riferimento agli obiettivi fissati dal legislatore regionale, e non gia' a quelli posti dalle leggi (di principio e di programma) dello Stato: ove interpretata in senso contrario, la disposizione risulterebbe, infatti, sicuramente lesiva dell'autonomia politico-legislativa costituzionalmente garantita alle regioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte